Progetto

Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto

Art. 62 Vigilanza sulla costruzione e sull’esercizio

1 L’autorità di vigilanza sorveglia il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza della costruzione e dell’esercizio di impianti a fune nell’ambito dell’approvazione dei piani, dell’autorizzazione d’esercizio, del riconoscimento della direzione tecnica come pure della valutazione delle notifiche.

2 Nel caso delle imprese di trasporto a fune essa può svolgere controlli concernenti la costruzione e l’esercizio, ed eseguire audit.

3 In caso di timori fondati, essa può verificare in qualsiasi momento il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza per quanto concerne i componenti di sicurezza, i sottosistemi e i componenti dell’infrastruttura rilevanti ai fini della sicurezza.

Art. 63 Misure

1 Se l’autorità di vigilanza stabilisce che un impianto a fune può mettere in pericolo l’incolumità di persone o di beni, oppure nutra fondati timori in merito, adotta le contromisure necessarie.

2 Di norma, chiede all’impresa di trasporto a fune di proporre una misura adatta a ristabilire la sicurezza.

3 Se l’autorità di vigilanza stabilisce che un componente di sicurezza o un sottosistema, seppur utilizzati conformemente, possono mettere in pericolo la sicurezza dell’impianto a fune, comunica immediatamente le misure adottate alle altre autorità di vigilanza e al Segretariato di Stato dell’economia (Seco)

4 Le autorità di vigilanza possono gestire una banca dati che registra le misure adottate e i motivi, nonché informare l’opinione pubblica.

Art. 64 Sorveglianza del mercato

1 Le autorità di vigilanza possono verificare che i fabbricanti e i commercianti rispettino le esigenze in materia di sicurezza per quanto concerne i componenti di sicurezza, i sottosistemi e i componenti dell’infrastruttura rilevanti ai fini della sicurezza.

2 Se l’autorità di vigilanza stabilisce che le esigenze in materia di sicurezza non sono rispettate, adotta le contromisure necessarie.

3 Le autorità di vigilanza e il Seco si tengono costantemente e reciprocamente informati.

Capitolo 6: Emolumenti

Art. 65 Emolumenti

Gli emolumenti sono disciplinati dall’ordinanza del 25 novembre 1998 sugli emolumenti relativi ai compiti dell’Ufficio federale dei trasporti.