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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine
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3 Se l’autorità di vigilanza stabilisce che, malgrado le misure previste, un impianto a fune possa mettere in pericolo l’incolumità di persone o di beni, oppure nutre seri dubbi in proposito, di norma chiede all’impresa di trasporto a fune di prendere misure più incisive.
[Nota: Normalmente, l’autorizzazione d’esercizio è rinnovata alle stesse condizioni valide per il suo primo rilascio.]
Art. 39 Trasferimento dell’autorizzazione d’esercizio
1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio può trasferirla, previo accordo del suo titolare, a un nuovo richiedente, purché questi soddisfi le condizioni previste.
2 Il titolare dell’autorizzazione d’esercizio non è autorizzato a trasmettere la gestione a terzi.
Art. 40 Estinzione dell’autorizzazione d’esercizio
L’autorizzazione d’esercizio si estingue:
a. alla sua scadenza;
b. alla sua revoca;
c. alla sua soppressione;
d. all’estinzione della concessione.
Art. 41 Revoca dell’autorizzazione d’esercizio
1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione adotta le necessarie misure, che possono giungere fino alla revoca dell’autorizzazione d’esercizio, se:
a. le condizioni valide al momento del primo rilascio non sono più soddisfatte;
b. i documenti di cui agli articoli 58 o 61 non sono stati presentati;
c. i documenti da conservare di cui all’articolo 60 capoverso 1, sebbene richiesti, non sono stati presentati;
d. stabilisce in altro modo che l’impianto a fune può mettere in pericolo l’incolumità di persone o di beni, oppure abbia concrete ragioni per temerlo.
2 Se la sicurezza lo impone, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può vietare con effetto immediato l’esercizio dell’impianto.
3 Nel limite del possibile, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione dà all’impresa di trasporto a fune l’opportunità di prendere posizione prima dell’entrata in vigore della decisione concernente le misure necessarie e il loro termine di applicazione.
Art. 42 Soppressione dell’autorizzazione d’esercizio
Su richiesta del suo titolare, l’autorizzazione d’esercizio può essere soppressa.