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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine

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2 Il rapporto di sicurezza stabilisce le misure da adottare per ovviare ai rischi rilevati dall’analisi di sicurezza.

3 Il rapporto di sicurezza comprende una lista di tutti i componenti di sicurezza e i sottosistemi dell’impianto a fune e di tutti i componenti della sua infrastruttura rilevanti ai fini della sicurezza.

Art. 11 Domanda di concessione

1 Assieme alla domanda di concessione, all’Ufficio federale occorre presentare una valutazione della redditività corredata di un piano di investimento, un piano di finanziamento corredato delle relative prove, nonché un piano economico.

2 Per impianti senza funzione di collegamento occorre inoltre fornire indicazioni su:

a. l’idoneità naturale della zona ai fini previsti, e

b. l’affluenza di pubblico prevista (dotazione turistica).

3 La domanda presentata dal richiedente consente all’Ufficio federale di giudicare se le condizioni per la concessione sono soddisfatte.

Art. 12 Completezza delle domande

1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può rinunciare a consultare singoli documenti, se questi non sono necessari in considerazione del tipo di impianto o delle circostanze del singolo caso.

2 Se i documenti presentati sono insufficienti o incompleti, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione stabilisce un termine per porvi rimedio. Se questo termine non è rispettato, l’autorità non entra nel merito della domanda.

Art. 13 Consultazione del Cantone

Il parere del Cantone chiarisce se e come il progetto infrange le disposizioni cantonali o comunali e presenta richieste.

Art. 14 Picchettamento

1 Per il picchettamento si applicano le seguenti disposizioni:

a. il perimetro della proprietà fondiaria da acquistare e tutte le aree della stessa destinate a misure ecologiche compensatrici sono segnalati;

b. nelle zone residenziali, i bordi esterni dei fabbricati e delle costruzioni di genio civile appartenenti all’impianto sono segnalati da profili;

c. fuori dalle zone residenziali, il perimetro e l’altezza dei fabbricati e delle costruzioni di genio civile sono segnalati;

d. se occorre disboscare, le superfici o gli alberi interessati sono contraddistinti.

2 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può ordinare che anche al di fuori delle zone residenziali i fabbricati e le costruzioni di genio civile siano segnalati da profili.