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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine

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Allegato 2 (art. 17)

Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione esegue, per campionatura e in funzione dei rischi, i seguenti esami:

1. Sulla base dei documenti presentati verifica, dal punto di vista della sicurezza, la disposizione dei seguenti elementi:

a. il tracciato nel terreno;

b. le strutture portanti delle stazioni e dei sostegni; nel caso di funicolari,

le strutture portanti di stazioni, via di corsa e costruzioni di genio civile;

c. i veicoli e i componenti meccanici;

d. i sistemi dei dispositivi elettrici di sicurezza;

e. i posti di comando;

f. la sala macchine;

g. gli spazi riservati ai passeggeri;

h. la protezione contro le intemperie.

2. Esamina inoltre:

a. le distanze, in caso di tratti paralleli e incroci, da altri impianti di tra-

sporto, strade o linee elettriche, le distanze dal suolo e rispetto a oggetti fissi estranei all’impianto, e gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e trasversali dei veicoli lungo la tratta e nelle stazioni;

b. il rispetto del tempo massimo previsto dal programma per il recupero

dei passeggeri;

c. i calcoli concernenti la fune con prove delle tensioni minime e massi-

me, del rispetto del coefficiente di sicurezza previsto, del coefficiente di attrito alla puleggia motrice e delle forze di appoggio minime sui sostegni e sui rulli;

d. se le perizie sui fattori ambientali sono state prese in considerazione

nella base del progetto e nell’accordo per l’usufrutto (piano di utilizzazione dell’installazione);

e. se i periti dispongono delle conoscenze specifiche e dell’esperienza

sufficiente e di una assicurazione di responsabilità civile adeguata;

f. le richieste cantonali per quanto concerne la loro rilevanza dal punto di

vista della sicurezza;

g. l’analisi di sicurezza e il rapporto di sicurezza.