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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine
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Allegato 2 (art. 17)
Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione esegue, per campionatura e in funzione dei rischi, i seguenti esami:
1. Sulla base dei documenti presentati verifica, dal punto di vista della sicurezza, la disposizione dei seguenti elementi:
a. il tracciato nel terreno;
b. le strutture portanti delle stazioni e dei sostegni; nel caso di funicolari,
le strutture portanti di stazioni, via di corsa e costruzioni di genio civile;
c. i veicoli e i componenti meccanici;
d. i sistemi dei dispositivi elettrici di sicurezza;
e. i posti di comando;
f. la sala macchine;
g. gli spazi riservati ai passeggeri;
h. la protezione contro le intemperie.
2. Esamina inoltre:
a. le distanze, in caso di tratti paralleli e incroci, da altri impianti di tra-
sporto, strade o linee elettriche, le distanze dal suolo e rispetto a oggetti fissi estranei all’impianto, e gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e trasversali dei veicoli lungo la tratta e nelle stazioni;
b. il rispetto del tempo massimo previsto dal programma per il recupero
dei passeggeri;
c. i calcoli concernenti la fune con prove delle tensioni minime e massi-
me, del rispetto del coefficiente di sicurezza previsto, del coefficiente di attrito alla puleggia motrice e delle forze di appoggio minime sui sostegni e sui rulli;
d. se le perizie sui fattori ambientali sono state prese in considerazione
nella base del progetto e nell’accordo per l’usufrutto (piano di utilizzazione dell’installazione);
e. se i periti dispongono delle conoscenze specifiche e dell’esperienza
sufficiente e di una assicurazione di responsabilità civile adeguata;
f. le richieste cantonali per quanto concerne la loro rilevanza dal punto di
vista della sicurezza;
g. l’analisi di sicurezza e il rapporto di sicurezza.