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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine

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Capitolo 7: Organismi di valutazione della conformità

Art. 66 Requisiti dei organismi di valutazione della conformità

1 Gli organismi di valutazione della conformità che sono interpellati conformemente all’articolo 28 devono, per i relativi settori di specializzazione:

a. disporre di un accreditamento ai sensi dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione del 17 giugno 1996 (OAccD) e di un’assicurazione di responsabilità civile che garantisca loro una copertura in caso di sinistro di almeno 5 milioni di franchi; oppure

b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale e disporre di un’assicurazione di responsabilità civile valida anche in Svizzera.

Art. 67 Diritti e doveri degli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi di valutazione della conformità sono soggetti ai diritti e ai doveri stabiliti dagli allegati V e VII della direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

Capitolo 8: Procedura di valutazione della conformità

Art. 68 Valutazione della conformità di componenti di sicurezza

A scelta del fabbricante, la valutazione della conformità di componenti di sicurezza è eseguita secondo una delle procedure di cui all’allegato V della direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, ossia:

a. “Esame CE del tipo” (Modulo B), in relazione a “Garanzia qualità di produzione” (Modulo D) oppure a “Verifica su prodotto” (Modulo F);

b. “Garanzia qualità totale” (Modulo H); oppure

c. “Verifica dell’esemplare unico” (Modulo G).

Art. 69 Valutazione della conformità di sottosistemi

La valutazione della conformità di sottosistemi si svolge come stabilito dall’allegato VII della direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

Capitolo 9: Requisiti dei periti