Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine
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Le persone prive di attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari soltanto se il loro reddito imponibile non è superiore ad una volta e mezzo l'importo della rendita massima completa di vecchiaia, ossia 3315 franchi al mese. Il reddito imponibile corrisponde al reddito lordo meno le deduzioni fiscali di natura organica (= spese generali o per il conseguimento del reddito) o generale (p. es. contributi AVS, premi dell'assicurazione malattie) nonché le deduzioni sociali (p. es. deduzioni per i figli). Date le differenze tra le deduzioni ammesse a livello cantonale e al fine di armonizzare la regolamentazione, è preso in considerazione il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 marzo 1990 sull'imposta federale diretta17 (LIFD).
Art. 18 Regolamentazioni cantonali più favorevoli
Conformemente alla volontà del legislatore, i Cantoni possono prevedere regolamentazioni più favorevoli, estendendo la cerchia degli aventi diritto o innalzando il limite di reddito.
Sezione 4: Diritto di ricorso delle autorità e statistica
Art. 19 Diritto di ricorso delle autorità (art. 22 LAFam)
Per i rimedi giuridici vale il rimando (art. 1 LAFam) alla legge federale del 6 ottobre 200018 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), con la seguente deroga (art. 22 LAFam): sui ricorsi decide sempre il tribunale delle assicurazioni del Cantone di cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari.
Concretamente, questo significa che, conformemente all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, le decisioni delle casse di compensazione per assegni familiari possono essere impugnate mediante opposizione. Le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA) davanti al tribunale delle assicurazioni istituito dal Cantone (art. 58 LPGA). Secondo le disposizioni transitorie dell'articolo 82 capoverso 2 LPGA, i Cantoni devono adeguare le loro disposizioni in materia giudiziaria entro cinque anni dall'entrata in vigore della LPGA (1° gennaio 2003). Il 1° gennaio 2008, ogni Cantone disporrà dunque di un tribunale delle assicurazioni. Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni può essere interposto ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale (art. 62 cpv. 1 LPGA)
L'articolo 62 LPGA è stato modificato nell'allegato alla legge del 17 giugno 200519 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF). ll capoverso 1 menziona ora semplicemente il ricorso al Tribunale federale (il Tribunale federale delle assicurazioni è una sezione del Tribunale federale) e rimanda alla nuova legge federale del 17 giugno 200520 sul tribunale federale (LTF) invece che alla legge federale sull'organizzazione giudiziaria. Il nuovo capoverso 1bis attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare il diritto degli organi d’esecuzione delle singole assicurazioni sociali di ricorrere al Tribunale federale. Una disposizione
17 RS 642.11
18 RS 830.1