Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine
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Capoverso 2
Il grado d'occupazione può cambiare nel corso dell'anno o variare in continuazione, per esempio nel caso di lavori su chiamata. In questi casi non è possibile stabilire fin dal principio presso quale datore di lavoro sarà conseguito il salario più elevato. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emanerà pertanto direttive che stabiliranno come si debba procedere in casi del genere.
Art. 12 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate (art. 14 LAFam)
Capoverso 1
Non è più ammesso esonerare un datore di lavoro dall'obbligo di affiliarsi ad una cassa di compensazione per assegni familiari, anche se dispone di un ordinamento dei salari ben sviluppato o se versa gli assegni familiari in virtù delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro. Anche le cosiddette casse aziendali non sono dunque più ammesse e i Cantoni non sono autorizzati a riconoscerle. Questo risulta dal rapporto del 20.11.1998 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale relativo all'iniziativa parlamentare Fankhauser (FF 1999 2759; n. 22, commento all'art. 11) ed è ribadito nel rapporto della CSS-N dell'8.9.2004 (FF 2004 6887, n. 3.2.3.1, commento all'articolo 12 allora proposto). Dato che oggi in alcuni Cantoni le casse aziendali sono ancora ammesse, l'ordinanza stabilirà esplicitamente che queste non possono essere riconosciute.
Capoverso 2
Anche le casse di compensazione per assegni familiari gestite da casse di compensazione AVS devono annunciarsi all'autorità competente del Cantone in cui intendono svolgere la loro attività. Questo è indispensabile affinché il Cantone possa svolgere il suo compito di vigilanza.
Art. 13 Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari (art. 15 LAFam)
Il finanziamento degli assegni familiari è per principio di competenza dei Cantoni (art. 16 LAFam). Il legislatore ha tuttavia delegato determinati compiti direttamente alle casse. Su questo punto è necessario un chiarimento delle competenze degli uni e delle altre.
Capoverso 1
Il capoverso 1 cita le fonti di finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari.
Capoverso 2
Il capoverso 2 stabilisce che le casse di compensazione per assegni familiari hanno la competenza di definire la propria aliquota di contribuzione, ma prescrive loro esplicitamente il rispetto dell'aliquota massima fissata dal Cantone. Questa disposizione elenca anche i criteri per la fissazione dell'aliquota di contribuzione.
Capoverso 3