Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine

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Art. 9 Succursali (art. 12 cpv. 2 LAFam)

La disposizione dell'articolo 12 capoverso 2 LAFam, secondo cui le succursali sono soggette all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate, si rifà agli attuali ordinamenti cantonali. Dopo approfondite discussioni in seno alle commissioni, il Parlamento si è pronunciato espressamente a favore di questa soluzione, respingendo una proposta ispirata all'AVS. Questa avrebbe senza dubbio semplificato l'attuazione, poiché le succursali avrebbero per principio conteggiato gli assegni familiari tramite la sede principale. Il Parlamento ha però dato maggior peso agli svantaggi, ritenendo problematico il fatto che i collaboratori delle succursali avrebbero ricevuto gli assegni familiari del Cantone di domicilio delle sede principale, eventualmente inferiori, e che alle casse di compensazione per assegni familiari del Cantone che ospita la succursale sarebbero venute a mancare le risorse contributive necessarie per un eventuale perequazione degli oneri.

In gran parte delle disposizioni esecutive relative alle leggi sugli assegni familiari cantonali si possono trovare definizioni di "succursale" simili tra loro e di carattere generale, che non contengono prescrizioni riguardo al numero di persone occupate e alla durata dell'attività svolta. Dato che in passato questo non ha causato problemi di delimitazione, il presente disegno prevede una disposizione analoga. Questo si giustifica anche e soprattutto per il fatto che conformemente all'articolo 12 capoverso 2 LAFam i Cantoni possono concordare una deroga al principio secondo cui le succursali sono soggette all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate.

Art. 10 Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all’estinzione

del diritto allo stipendio; coordinamento (art. 13 cpv. 1 e 4 LAFam)

Capoverso 1

Il rimando all'articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)13 stabilisce i motivi di impedimento al lavoro rilevanti per il diritto agli assegni familiari, vale a dire malattia, infortunio, gravidanza e adempimento di obblighi legali. Grazie al rimando, i motivi citati valgono anche per i rapporti di lavoro che non sottostanno al Codice delle obbligazioni, come ad esempio quelli del settore pubblico. Conformemente all'articolo 324a CO, il datore di lavoro deve continuare a pagare il salario per un periodo limitato se il rapporto di lavoro è durato o è stato stipulato per più di tre mesi. L'articolo 324a capoverso 2 CO stabilisce che, nel primo anno di servizio, il datore di lavoro deve pagare il salario per almeno tre settimane e poi per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro. Per la determinazione di questo "tempo adeguatamente più lungo" i tribunali del lavoro hanno definito valori di riferimento (scala basilese, bernese e zurighese).

L'articolo 324a capoverso 4 contempla la possibilità di derogare alle precedenti disposizioni, qualora sia adottata una soluzione almeno equivalente per il lavoratore. Oggi, per le malattie, i datori di lavoro stipulano molto spesso assicurazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia, che di regola non coprono gli assegni familiari. Nella prassi si constata inoltre che tra queste assicurazioni vi sono notevoli

13 RS 220