Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine
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differenze d'impostazione e che spesso sono previsti periodi d'attesa relativamente lunghi. Se questo è il caso, si può eventualmente ritenere che manchi il requisito dell'equivalenza ai sensi dell'articolo 324a capoverso 4 CO e che quindi non sia adempiuto l'obbligo di prosecuzione del pagamento del salario. Inoltre, le assicurazioni d'indennità giornaliera sono accordi contrattuali definibili liberamente dalle parti. Per principio, sarebbe dunque problematico se diritti derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali dipendessero da disposizioni di diritto privato e se salariati che si trovano nella medesima situazione avessero diritti diversi per quanto concerne gli assegni familiari.
In caso di impedimento al lavoro, appare dunque ragionevole stabilire il diritto agli assegni familiari in base ai termini legali, indipendentemente dall'esistenza di un'assicurazione d'indennità giornaliera. Il diritto al salario, indipendentemente dall'esistenza di una copertura assicurativa, è determinato in base alla scala applicabile nel Cantone in questione (scala basilese, bernese o zurighese). Secondo il capoverso 1, finito l'obbligo di pagamento del salario il diritto agli assegni familiari sussiste ancora per tre mesi. La soluzione scelta è innanzitutto trasparente e poco onerosa per gli organi esecutivi. Inoltre, analogamente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, privilegia i collaboratori di lunga data anche per quanto riguarda gli assegni familiari: secondo la scala bernese, nel decimo anno di servizio il salariato ha diritto al versamento di quattro mesi di stipendio. Complessivamente, il diritto agli assegni familiari dura dunque sette mesi. La soluzione proposta garantisce però anche ai collaboratori assunti da poco un diritto minimo di tre mesi.
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni prevede indennità giornaliere che coprono l'80 per cento del guadagno assicurato e includono anche gli assegni familiari. Per diverse ragioni, anche in caso di infortunio appare opportuno applicare il medesimo disciplinamento previsto in caso di malattia, nonostante l'indennità giornaliera includa già l'80 per cento degli assegni familiari:
- di regola non ne risulta una sovrassicurazione, poiché anche tenendo conto degli
assegni familiari versati aggiuntivamente le indennità sono perlopiù inferiori al guadagno assicurato;
- molte leggi cantonali sugli assegni familiari prevedono già oggi, per un periodo di
alcuni mesi, questa possibilità di cumulo;
- se all'inizio del diritto alle indennità giornaliere cessasse quello agli assegni
familiari, il secondo coniuge, se salariato, potrebbe a questo punto far valere il suo diritto agli assegni familiari; pertanto, non solo non si realizzerebbero risparmi, ma si causerebbero nuovi oneri amministrativi (altro datore di lavoro, altra cassa di compensazione per assegni familiari).
Se l'impedimento al lavoro è dovuto a problemi di salute legati ad una gravidanza, per il diritto agli assegni familiari si applicano, come in caso di malattia, i termini legali: dopo l'estinzione del diritto legale allo stipendio, gli assegni familiari sono versati ancora per tre mesi.
In base alle attuali disposizioni cantonali, durante i servizi e il congedo di maternità ai sensi della legge sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 195214 (LIPG), gli assegni familiari continuano ad essere versati nella maggior parte dei casi. Il cumulo con gli assegni per i figli secondo la LIPG costituisce dunque la regola. Questa soluzione va ripresa anche nella normativa federale, poiché è
14 RS 834.1