Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine

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ragionevole, non da ultimo sul piano amministrativo, ed è limitata a periodi relativamente brevi.

Capoverso 2

Le donne che in virtù dell'articolo 329f CO hanno diritto ad un congedo di maternità, hanno diritto agli assegni familiari per tutta la durata del congedo. Questo vale sia che percepiscano l'indennità di maternità secondo l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) sia che non la ricevano, ad esempio perché non adempiono il periodo di contribuzione obbligatorio previsto dalla legislazione AVS. Il loro diritto agli assegni familiari è indipendente dal diritto allo stipendio.

Secondo l'articolo 329e CO, a determinate condizioni i salariati di età inferiore ai 30 anni hanno diritto ad un congedo giovanile di una settimana per anno civile, durante la quale il datore di lavoro non è tenuto al versamento dello stipendio. Gli assegni familiari continueranno ad essere versati anche durante il congedo giovanile.

Capoverso 3

Ci sono datori di lavoro con molti dipendenti – soprattutto nel settore pubblico, ma anche tra le grandi imprese private – che non dispongono di alcuna assicurazione d'indennità giornaliera per il proprio personale, ma che in caso di malattia continuano a versare lo stipendio, spesso in misura superiore a quanto prescritto dal CO, attingendo a fondi propri. Anche su questi salari sono riscossi contributi destinati alle casse di compensazione per assegni familiari. In questi casi il diritto agli assegni familiari resta intatto, fintanto che il datore di lavoro versa almeno l'80 per cento del salario mediante fondi propri senza ricevere in compenso alcuna prestazione assicurativa. Questo vale ovviamente anche nel caso in cui il datore di lavoro conceda congedi pagati di durata superiore a quanto previsto dal CO, per esempio in relazione alle responsabilità genitoriali o a scopo di perfezionamento.

Capoverso 4

Secondo l'articolo 338 CO, in caso di decesso di un lavoratore che lascia un coniuge o figli minorenni, il datore di lavoro è tenuto a versare il salario per un mese o, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due mesi a contare dal giorno del decesso.

Appare giustificato fissare in generale a tre mesi il diritto agli assegni familiari in caso di decesso, come già attualmente previsto da molte leggi cantonali sugli assegni familiari.

Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali

Come detto, nell'articolo 10 del disegno di ordinanza sono disciplinate le questioni dell'impedimento al lavoro, dei congedi e del decesso del salariato. A livello di ordinanza non sono necessarie ulteriori disposizioni di coordinamento con le altre assicurazioni sociali. Nel dettaglio la situazione si presenta come segue.

AVS

In base alle attuali leggi cantonali (e alla LAVS), gli assegni familiari e le rendite per figli/per orfani possono essere cumulati. Questo vale sia per gli assegni familiari cui ha diritto personalmente un beneficiario di rendite che continua ad esercitare un'attività lucrativa sia per quelli cui ha diritto il secondo genitore attivo professionalmente. Il Parlamento vuole lasciare le cose allo stato attuale.