Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine
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Capoverso 1
La condizione per avere diritto ad un assegno di nascita secondo la LAFam è che l'ordinamento cantonale sugli assegni familiari applicabile preveda il versamento di un assegno di nascita (art. 3 cpv. 2 LAFam).
Capoverso 2
Lettera a
Per principio, per avere diritto all'assegno di nascita vanno adempiute le medesime condizioni previste per gli assegni familiari.
Lettera b
La condizione per il diritto all'assegno di nascita è che la madre abbia un legame sufficientemente solido con la Svizzera, ossia che abbia il domicilio o la dimora abituale nel nostro Paese. In tal caso il diritto sussiste anche se la madre partorisce il figlio durante un soggiorno temporaneo all'estero. Per evitare abusi, analogamente a quanto previsto dall'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per l'indennità di maternità, è stabilito un termine di attesa di nove mesi. Per i parti prematuri è ripresa la disposizione dell'articolo 27 dell'ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)4. Il legame con la Svizzera non è invece sufficientemente solido nel caso di donne residenti all'estero che partoriscono un figlio in Svizzera durante un soggiorno di durata limitata (p. es. ferie o visita). Questo vale anche nel caso in cui la madre stessa o il padre del bambino abbiano diritto ad assegni familiari secondo la LAFam. Questa restrizione vale anche nei confronti dell'UE e dell'AELS.
Il Regolamento (CEE) n. 1408/715 (Regolamento 1408/71), che coordina le assicurazioni sociali all'interno dell'UE e deve essere applicato dalla Svizzera nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, prevede la possibilità di escludere gli assegni di nascita e di adozione dal suo campo d'applicazione, cosa che molti Stati hanno fatto. Per la Svizzera, nell'elenco delle eccezioni sono stati inseriti gli attuali assegni di nascita e di adozione cantonali. La LAFam non modifica questa situazione, in quanto riprende gli attuali assegni senza modifiche. Questi assegni cantonali continueranno a figurare nell'elenco delle prestazioni escluse dal campo d'applicazione del Regolamento. La situazione non cambierà nemmeno con il nuovo Regolamento (CE) n. 883/20046 (Regolamento 883/2004), che subentrerà al Regolamento 1408/71 (entrata in vigore prevista: 2009) e sarà probabilmente applicato dalla Svizzera. La possibilità di escludere gli assegni di nascita e di adozione dal campo d'applicazione del Regolamento è stata mantenuta.
È stata pure valutata la possibilità di porre come condizione l'iscrizione in un registro di stato civile svizzero. Tuttavia, questa soluzione non è ideale, perché nei registri vengono iscritte tutte le nascite avvenute in Svizzera (anche se i genitori non hanno alcun legame con la Svizzera) e tutte le nascite all'estero di figli di cittadini svizzeri (anche se la cittadinanza è il loro unico legame con la Svizzera). Sotto il profilo
4 RS 834.11
5 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; RS 0.831.109.268.1.
6 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30 aprile 2004 (rettificato nella GU L 200/1 del 7 giugno 2004).