Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine

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Le casse di compensazione per assegni familiari sono tenute in particolare a provvedere alla costituzione di una riserva di fluttuazione adeguata (art. 15 cpv. 3 LAFam). Nella prassi attuale, le disposizioni cantonali prevedono regole molto diverse riguardo alle riserve richieste alla singole casse di compensazione per assegni familiari. Questo causa spesso notevoli problemi soprattutto alle casse attive in più Cantoni o addirittura in tutta la Svizzera. Per questa ragione, la presente disposizione indica un massimo e un minimo entro cui devono situarsi le riserve di fluttuazione delle casse di compensazione per assegni familiari. Per la riduzione delle riserve eccedenti è previsto un periodo transitorio di tre anni (art. 22 d-OAFami).

Art. 14 Fissazione dell’aliquota di contribuzione massima (art. 16 LAFam)

I Cantoni devono stabilire un tetto massimo per l'aliquota di contribuzione. Ovviamente, è anche possibile che le casse di compensazione per assegni familiari riescano a finanziare gli assegni e a costituire la necessaria riserva di fluttuazione (art. 15 cpv. 1 lett. b LAFam) con un'aliquota inferiore. In questo modo è stabilita la base legale necessaria per la riscossione dei contributi da parte delle casse di compensazione per assegni familiari e queste conservano l'autonomia necessaria nell'ambito del finanziamento.

Art. 15 Impiego delle eccedenze di liquidazione (art. 17 cpv. 2 lett. e LAFam)

I contributi riscossi dalle aziende per finanziare gli assegni familiari vanno destinati a questo scopo anche in caso di liquidazione. Essendo stati costituiti mediante contributi dei datori di lavoro affiliati alla cassa, i fondi in questione devono continuare ad essere utilizzati per finanziare gli assegni familiari. Un armonizzazione è necessaria, poiché attualmente ci sono molte casse di compensazione per assegni familiari attive in diversi Cantoni. La OAFami dovrebbe dunque prevedere una disposizione in merito.

Sezione 3: Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive attività lucrativa

Art. 16 Persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 1 LAFam)

L'estensione del diritto alle persone prive di attività lucrativa ha lo scopo di garantire il diritto agli assegni familiari a famiglie che non possono provvedere al proprio mantenimento attraverso un reddito da lavoro. Le famiglie dei beneficiari di rendite di vecchiaia provvedono al proprio mantenimento attraverso le rendite. Le famiglie dei lavoratori indipendenti sono state consapevolmente escluse dal campo d'applicazione della LAFam e non potranno dunque ricevere assegni familiari nemmeno tramite il genitore che rinuncia ad esercitare un'attività lucrativa per dedicarsi alla custodia dei figli e alle faccende domestiche.

Art. 17 Determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa (art. 19

cpv. 2 LAFam)