Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine
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- se il primo avente diritto ha diritto ad assegni familiari in virtù della LAF:
per il calcolo dell'importo differenziale spettante al secondo avente diritto, l'assegno per l'economia domestica spettante in virtù della LAF al primo avente diritto non è preso in considerazione. L'importo differenziale corrisponde dunque alla differenza tra gli assegni per i figli o di formazione versati in virtù della LAF e quelli spettanti al secondo avente diritto in virtù della regolamentazione applicabile nel suo caso.
Art. 3b (nuovo) Concorso di diritti
L'articolo 3b disciplina, nel caso dei piccoli contadini occupati principalmente nell'agricoltura, il concorso di diritti della medesima persona (capoverso 1) e il concorso di diritti di due persone differenti (capoverso 2).
Capoverso 1
Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 OA Fam, rimasto immutato, sono considerati occupati principalmente nell’agricoltura i piccoli contadini che dedicano la maggior parte del loro tempo nel corso dell’anno all’esercizio della loro azienda agricola e, col prodotto di questa attività, provvedono in misura preponderante al mantenimento della loro famiglia. Il diritto agli assegni familiari secondo la LAF sussiste se non è superato il limite di reddito di cui all'articolo 5 capoverso 2 LAF.
Se il piccolo contadino occupato principalmente nell'agricoltura esercita un'attività salariata accessoria, il diritto ad assegni famigliari che ne deriva ha già oggi la precedenza sul diritto derivante dalla LAF. Per fare un esempio, un piccolo contadino che nei mesi invernali esercita un'attività accessoria nel settore turistico riceve gli assegni familiari per questo periodo, conformemente alla legislazione cantonale applicabile, grazie a questa attività. La cassa di compensazione per assegni familiari cantonale calcola quindi l'importo rimanente secondo la LAF.
Questa prassi resterà immutata, ma in futuro il diritto all'importo differenziale giusta la LAF dovrà risultare chiaramente dall'ordinanza.
Capoverso 2
Il commento all'articolo 2a capoverso 2 concernente il versamento dell'importo differenziale ai lavoratori agricoli si applica per analogia anche ai piccoli contadini.
C Prossimi passi e data di entrata in vigore
Dopo la conclusione della procedura di consultazione, il disegno d'ordinanza sarà rielaborato tenendo conto dei risultati. La decisione del Consiglio federale è prevista per l'autunno del 2007.
I Cantoni dovranno adeguare le loro legislazioni al più tardi entro l'entrata in vigore della LAFam e provvedere a che tutti i datori di lavoro siano affiliati ad una cassa di compensazione per assegni familiari. Attualmente questo non è il caso per le amministrazioni e le aziende federali e spesso anche i Cantoni e i Comuni, in quanto datori di lavoro, non sono soggetti alle leggi cantonali in materia di assegni familiari. In diversi Cantoni, inoltre, vi sono anche datori di lavoro privati esonerati dall'obbligo di affiliarsi ad una cassa di compensazione per assegni familiari. Un altro compito