Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
delle prestazioni per le persone prive di attività lucrativa sussisterà probabilmente nei confronti di tutti gli Stati dell'UE/AELS.
2. Stati che hanno concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con la
Svizzera
Nei confronti di questi Stati, l'esportazione degli assegni deve essere disciplinata nel modo più restrittivo possibile. Le prestazioni vanno esportate soltanto dopo essere state adeguate al potere d'acquisto e a condizione che l'altro Stato contraente garantisca reciprocità.
a) Per quanto concerne la Svizzera, alcune di queste convenzioni includono la legislazione federale sugli assegni familiari: si tratta della convenzione con la Jugoslavia (ancora oggi applicabile nelle relazioni con la Serbia, il Montenegro e la Bosnia e Erzegovina) e delle convenzioni con la Croazia e con la Macedonia. Questo non significa però che LAFam rientrerà automaticamente nel campo d'applicazione materiale delle convenzioni in questione (in aggiunta alla già inclusa legge federale del 20 giugno 195211 sugli assegni familiari nell'agricoltura, LAF), poiché comporta un'estensione della cerchia degli aventi diritto. L'inclusione nel campo d'applicazione delle convenzioni sarebbe automatica se la Svizzera lasciasse scadere i termini in essi previsti (tre o sei mesi) senza procedere alla necessaria notifica (comunicazione secondo cui la nuova LAFam non rientra nell'accordo). In tal caso le prestazioni familiari andrebbero esportate senza riduzioni verso l'altro Stato contraente in virtù del principio della parità tra i rispettivi territori sancito dalle convenzioni.
La Svizzera notificherà pertanto a questi Stati che le rispettive convenzioni non sono applicabili alla nuova LAFam. Dichiarerà tuttavia di essere disposta a versare all'altro Stato contraente le prestazioni familiari secondo la LAFam adeguate al potere d'acquisto, come fanno già oggi alcuni Cantoni.
b) Le altre convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (Cile, Israele, Canada, Filippine, USA) non sono applicabili agli assegni familiari o includono, per quanto concerne la Svizzera, unicamente la LAF (Turchia). Nei confronti di questi Stati non sussiste alcun obbligo di esportazione. Se uno Stato contraente chiedesse l'inclusione della LAFam nel campo d'applicazione della convenzione che ha concluso con la Svizzera, sarebbe tutt'al più concessa l'esportazione di prestazioni familiari adeguate al potere d'acquisto (come fanno già oggi alcuni Cantoni), a condizione che lo Stato in questione garantisca reciprocità.
Art. 8 Adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto nello Stato di
domicilio (art. 4 cpv. 3 e art. 5 cpv. 3 LAFam)
Per l'adeguamento al potere d'acquisto, gli Stati sono suddivisi in tre gruppi. La classificazione è adeguata alla data in cui, conformemente all'articolo 5 capoverso 3 LAFam, sono aumentati gli importi minimi legali. A tal fine ci si basa sui dati della Banca mondiale12. Il sistema proposto corrisponde alla soluzione attualmente applicata dai Cantoni di Zurigo e San Gallo, che prevede tuttavia quattro gruppi.
Sezione 2: Ordinamento degli assegni familiari per i salariati
11 RS 836.1
12 http://www.worldbank.org/