Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine
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di almeno 200.- fr. o 250.- fr. (assegno di formazione). Il versamento dell'intero importo previsto al capoverso 3 appare inopportuno. In casi di rigore, è però versato. Nel caso di più persone impiegate a tempo parziale che hanno diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio, per la determinazione del diritto ci si basa sulla
somma dei rispettivi gradi d'occupazione. Si può così evitare, per esempio, che due persone entrambe occupate al 40 per cento e aventi un obbligo di mantenimento per il medesimo figlio non ricevano le prestazioni integrative. In virtù del principio
dell'uguaglianza giuridica, una coppia di genitori impiegati presso la Confederazione con un grado d'occupazione complessivo di almeno il 50 per cento non dovrebbe essere trattata diversamente da un singolo genitore.
Art. 51b
L'attuale disposizione è mantenuta e disciplinata in un articolo separato.
Art. 62 cpv. 2
In caso di decesso, la durata del diritto agli assegni familiari prevista nell'ordinanza sugli assegni familiari è superiore a quella secondo l'OPers. In virtù del rimando alla legge sugli assegni familiari e alle relative disposizioni esecutive contenuto
nell'ordinanza quadro OPers, la durata del diritto agli assegni familiari e alle
prestazioni integrative in caso di decesso è disciplinata dall'OAFami. In caso di assistenza ai familiari si rimanda esplicitamente all'articolo 51b, per evitare il rischio di confusione con il soccorso ai parenti secondo il CC.
Art. 83 cpv. 2 e 3
Adeguamento dovuto alla distinzione degli assegni di custodia in assegno familiare e assegno per l'assistenza ai familiari. Data l'importanza della disposizione, è
necessario un rimando esplicito all'OAFami.
Art. 86 cpv. 1
Adeguamento dovuto alla distinzione degli assegni di custodia in assegno familiare e assegno per l'assistenza ai familiari.
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3. Ordinanza dell'11 novembre 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (OA Fam)
Art. 1 cpv. 3
In virtù dell'attuale articolo 1a capoverso 3 LAF, i lavoratori agricoli stranieri hanno diritto agli assegni familiari soltanto se soggiornano in Svizzera con la famiglia. Il Consiglio federale può tuttavia prescrivere il pagamento degli assegni familiari anche per i figli residenti all'estero.
Questa disposizione è concretizzata nell'articolo 1 capoverso 3 OAF, che disciplina anche il concorso di diritti: Il diritto agli assegni familiari secondo la LAF sussiste unicamente se all'estero l'altro genitore non ha diritto ad assegni familiari.
25 RS 836.11