Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine
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L'articolo 1a capoverso 3 LAF è modificato nell'allegato alla LAFam. Il soggiorno in Svizzera sarà ormai richiesto unicamente per l'assegno per l'economia domestica, mentre il versamento degli assegni per i figli e di formazione sarà disciplinato dalla LAFam.
Essendo la questione del diritto dei lavoratori agricoli stranieri agli assegni familiari disciplinata esaustivamente, l'articolo 1 capoverso 3 OA Fam può essere abrogato.
Art. 2
Un lavoratore che esercita solo temporaneamente un'attività agricola ha diritto agli assegni familiari per il periodo in questione. Finora, la disposizione secondo cui gli assegni familiari sono calcolati sulla base di importi giornalieri, qualora l'attività agricola non duri per mesi interi, si trovava nelle direttive. In futuro, questa disposizione figurerà nell'ordinanza.
Art. 2a (nuovo) Concorso di diritti
L'articolo 2a disciplina, nel caso dei lavoratori agricoli, il concorso di diritti della medesima persona (capoverso 1) e il concorso di diritti di due persone differenti (capoverso 2).
Capoverso 1
Se un lavoratore agricolo impiegato a tempo parziale esercita al di fuori del settore agricolo un'altra attività salariata, ha diritto all'intero importo degli assegni familiari secondo la LAF, se il reddito soggetto all'AVS conseguito grazie all'attività agricola salariata è più elevato. In caso contrario, il diritto deriva dall'attività lucrativa salariata svolta al di fuori del settore agricolo.
Capoverso 2
L'articolo 9 LAF (nuovo) dichiara applicabile per analogia alla LAF il disciplinamento della LAFam concernente il concorso di diritti e il pagamento dell'importo differenziale al secondo avente diritto. L'articolo 7 capoverso 2 LAFam stabilisce che se in base alla regolamentazione cantonale applicabile il secondo avente diritto riceverebbe un assegno familiare d'importo superiore a quello spettante al primo avente diritto, il secondo avente diritto ha diritto alla differenza.
Il capoverso 2 applica questa disposizione stabilendo che il diritto al versamento della differenza vale anche nel caso in cui il secondo avente diritto abbia diritto ad un assegno familiare secondo la LAF d'importo più elevato.
Capoverso 3
L'assegno per l'economia domestica è un assegno specifico alla LAF, non previsto dalla LAFam. Un concorso di diritti non è dunque possibile, poiché il diritto all'assegno per l'economia domestica sussiste unicamente in virtù della LAF. Nel calcolo dell'importo differenziale, si deve tenere conto dell'assegno per l'economia domestica nel modo seguente:
- se il primo avente diritto ha diritto ad assegni familiari in virtù della LAFam:
il secondo avente diritto (in virtù della LAF) ha diritto all'intero assegno per l'economia domestica.