Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine

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attualmente previste a livello cantonale e laddove possibile e ragionevole, si attiene a quelle vigenti nell'AVS.

Al presente rapporto è allegato un documento elaborato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in cui figurano alcune indicazioni e spunti per l'adeguamento delle legislazioni cantonali. I due documenti, che si integrano a vicenda e costituiscono un'unità, spiegano la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni per quanto concerne l'emanazione delle disposizioni esecutive.

B Commento alle singole disposizioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Assegno di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam)

Capoverso 1

Il rimando all'AVS garantisce l'applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto di figli in formazione alla rendita per orfani (v. a questo proposito i N. 3356 – 3376 delle Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [DR]1.

Secondo questa giurisprudenza, il concetto di formazione comprende tutte le attività professionali che preparano al futuro esercizio di un'attività lucrativa. Sono considerate tali i contratti di tirocinio ordinari secondo la legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr), ma anche tutte le attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze necessarie allo svolgimento di un tirocinio in corso o in prospettiva. La condizione è che queste consentano una preparazione sistematica ad una futura attività lucrativa e che, considerato il carattere prevalentemente formativo dell'attività, il reddito conseguito sia notevolmente inferiore ai salari usuali nel ramo e nella regione per i lavoratori che hanno concluso la formazione professionale in questione. Lo stesso vale per le attività professionali finalizzate alla specializzazione nella propria professione. Per quanto concerne il reddito dei giovani in formazione, la soluzione proposta nel disegno si scosta dalla legislazione AVS. La disposizione in cui è stabilito il reddito massimo conseguibile durante la formazione, oltre il quale il diritto all'assegno di formazione decade, è infatti diversa (v. il commento al cpv. 2).

Sono considerati quale formazione anche i corsi e le lezioni scolastiche frequentati al fine di acquisire le conoscenze professionali necessarie per una formazione o anche solo per prepararsi al futuro esercizio di una professione (il conseguimento di un diploma professionale non è l'obiettivo). Sono inoltre considerati come formazione anche i corsi e le lezioni scolastiche non destinati ad una formazione professionale specifica, ma all'acquisizione di conoscenze di cultura generale. In questo senso, quando si frequentano corsi o lezioni scolastiche, il tipo di istituto e l'obiettivo della formazione (cultura generale/formazione professionale) sono irrilevanti, a condizione che offrano una preparazione sistematica in vista di un determinato obiettivo, nel quadro di un ciclo di studio regolare riconosciuto (di fatto o di diritto). Le disposizioni applicabili alle rendite per orfani dell'AVS valgono anche per i soggiorni linguistici

1 http://www.sozialversicherungen.admin.ch/?lng=it

2 RS 412.10