Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine
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Art. 7 Condizioni per il diritto agli assegni familiari per figli all’estero (art. 4 cpv. 3
LAFam)
Oggi quasi tutti i Cantoni, quali più quali meno, limitano il diritto agli assegni familiari per i figli residenti all'estero. Con l'entrata in vigore della LAFam la situazione non cambierà, anche se il Parlamento ha lasciato al Consiglio federale il compito di stabilire i dettagli. Come avviene già oggi nella maggior parte dei Cantoni, le limitazioni non dipendono dalla cittadinanza degli aventi diritto e dei figli. Esse non si applicano ai figli che soggiornano solo temporaneamente all'estero senza abbandonare il domicilio in Svizzera.
Il disegno d’ordinanza propone la soluzione più restrittiva possibile conciliabile con gli obblighi internazionali del nostro Paese. Gli assegni sono esportati solo nella misura in cui la Svizzera vi è tenuta in virtù di questi accordi. Inoltre, il diritto agli assegni familiari sussiste solo in via sussidiaria: se all'estero una persona che lavora in Svizzera o un'altra persona possono ricevere assegni familiari, il diritto agli assegni in Svizzera decade. Gli assegni di formazione e gli assegni per i figli incapaci al guadagno di età superiore ai 16 anni non sono esportati. La Svizzera non è neppure tenuta a versare assegni familiari per figli residenti all'estero di persone prive di attività lucrativa. Se esportati, gli assegni sono inoltre adeguati al potere d'acquisto. Queste limitazioni non si applicano unicamente agli importi minimi legali stabiliti dal diritto federale, ma anche agli importi eventualmente più elevati fissati dai Cantoni. Gli assegni familiari sono soggetti a tutte le disposizioni della LAFam, senza fare distinzioni tra il minimo legale secondo il diritto federale e l'importo che oltrepassa questo limite secondo gli ordinamenti cantonali.
Conformemente all'articolo 84 della legge sull'asilo10, nel caso di richiedenti i cui figli vivono all’estero, gli assegni sono trattenuti durante la procedura d’asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o è concessa
l’ammissione provvisoria. Per il resto, anche per le persone del settore dell'asilo valgono le disposizioni della LAFam e dell'OAFami (in particolare le condizioni di diritto e l'adeguamento al potere d'acquisto).
Gli accordi internazionali hanno tuttavia la precedenza sulle limitazioni del diritto agli assegni familiari per i figli residenti all'estero. Dato che questo è il caso per molti Stati e quindi per circa 2/3 degli assegni familiari per figli all'estero, segue una descrizione dettagliata delle varie situazioni.
1. Stati dell'UE / AELS
Le prestazioni secondo la LAFam per le persone esercitanti un attività lucrativa devono essere esportate senza restrizioni. Gli accordi internazionali stabiliscono se abbia la precedenza un eventuale diritto a prestazioni in uno Stato estero.
Le prestazioni per le persone prive di attività lucrativa i cui figli risiedono in uno Stato dell'UE/AELS (approssimativamente 200) devono essere esportate senza limitazioni solo verso l'Austria, la Germania e il Lussemburgo in virtù dei singoli accordi bilaterali applicabili a questa categoria di persone. Dal 2009, in seguito ad una modifica del diritto di coordinamento europeo (Regolamento 883/2004), l'obbligo di esportazione
10 RS 142.31