Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Cpv. 2

Uno dei principi della revisione dell'ordinanza quadro LPers è il mantenimento dell'attuale livello degli assegni familiari per gli impiegati soggetti alla legge sul personale federale. Poiché nella maggior parte dei Cantoni gli assegni familiari per il primo figlio sono inferiori agli assegni di custodia attualmente previsti dall'ordinanza quadro, sono versate prestazioni integrative. Le disposizioni della LAFam e le sue disposizioni esecutive sono applicabili per analogia al versamento degli assegni familiari e, fatte salve le deroghe stabilite nelle disposizioni esecutive applicabili o nei contratti collettivi di lavoro, delle prestazioni integrative. Per quanto concerne il diritto dei lavoratori agricoli (possono essere considerati tali anche i lavoratori agricoli impiegati presso la Confederazione, p. es. negli istituti di ricerca), la legge sugli assegni familiari rimanda nell'articolo 18 alla legge sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF). È così chiarito che anche questi salariati hanno diritto alle prestazioni integrative, qualora abbiano diritto agli assegni familiari secondo la LAF.

Cpv. 3

Nella misura in cui l'assegno familiare è inferiore agli importi menzionati nel

capoverso 3, sono versate prestazioni integrative. Gli importi di cui alle lettere a e b corrispondono a quelli minimimi previsti dall'attuale ordinanza quadro LPers,

l'assegno di formazione corrisponde invece all'importo prescritto dalla legge sugli assegni familiari.

Cpv. 4

Il capoverso 4 chiarisce che il diritto alle prestazioni integrative dipende da quello agli assegni familiari.