Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 22 pagine
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in tal senso è ora contenuta nell'articolo 19 d-OAFami. Questa prevede che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione per assegni familiari coinvolte possono ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni. I tribunali cantonali delle assicurazioni devono inviare le loro decisioni mediante lettera raccomandata alle autorità legittimate a ricorrere.
La legge sul Tribunale amministrativo federale e la legge sul Tribunale federale sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007.
Art. 20 Statistica (art. 27 cpv. 2 LAFam)
L'allestimento di una statistica, oltre ad essere previsto espressamente nella LAFam, fa parte dei compiti di vigilanza del Consiglio federale giusta l'articolo 76 capoverso 1 LPGA. L'allestimento di basi statistiche da parte della Confederazione è previsto anche dalla legge federale del 9 ottobre 199221 sulla statistica federale (LStat).
Nell'ordinanza sono menzionati esplicitamente gli assegni familiari per i lavoratori indipendenti, che non sono disciplinati dalla LAFam ma possono essere previsti dai Cantoni. Le disposizioni della LAFam non sono applicabili a questi assegni familiari (salvo che il Cantone disponga altrimenti). Ciononostante è importante raccogliere dati statistici anche su queste prestazioni, in modo da disporre di statistiche complete e il più possibile ampie (che possano essere utilizzate anche nel quadro di rilevazioni statistiche internazionali sulle prestazioni di sicurezza sociale e familiari). Questi dati statistici costituiscono inoltre la base per le decisioni concernenti l'ulteriore sviluppo degli ordinamenti a livello cantonale e federale.
Oltre ai dati summenzionati andranno rilevate anche le prestazioni versate ai secondi aventi diritto a titolo di importo differenziale (sia in Svizzera sia a persone residenti in Paesi dell'UE). Le statistiche dovranno inoltre fornire informazioni sulle prestazioni esportate, siano esse versate a frontalieri residenti oltre confine con la propria famiglia o a persone residenti in Svizzera i cui figli risiedono all'estero.
Dato che la statistica sugli assegni familiari è espressamente prevista dalla LAFam e dall'OAFam, non è necessario adeguare l'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 199322 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.
Allegato: Modifica del diritto vigente
1. Ordinanza quadro del 20 dicembre 200023 relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)
Art. 10
Cpv. 1
È sancito il principio del diritto agli assegni familiari secondo la LAFam.
21 RS 431.01