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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine

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precedente comunica il divieto o la limitazione all’autorità competente del nuovo domicilio.

Art. 37 Imposizione dei provvedimenti

I Cantoni che ordinano la sorveglianza medica, la quarantena, l’isolamento o la visita medica possono imporli coattivamente.

Art. 38 Compiti dei medici

I medici che curano o sorvegliano persone malate, malate sospette, contagiate, contagiate sospette o che espellono agenti patogeni prendono i provvedimenti che rientrano nelle loro possibilità per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. Se sono necessari, i provvedimenti da parte dell’autorità devono essere comunicati al medico cantonale competente.

Sezione 2: Provvedimenti nei confronti della popolazione

Art. 39

1 I Cantoni ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici della popolazione.

2 I Cantoni possono in particolare:

a. vietare o limitare le riunioni;

b. chiudere scuole, altri stabilimenti pubblici e imprese private o emanare prescrizioni;

c. vietare o limitare l’accesso o l’uscita da determinati edifici o aree e il bagno in determinati luoghi.

3 I provvedimenti possono durare fino a quando sono indispensabili per evitare la propagazione di malattie trasmissibili. La fondatezza di tali provvedimenti dev’essere verificata regolarmente.

Sezione 3: Provvedimenti nel traffico internazionale di viaggiatori

Art. 40 Entrata e uscita

1 Se necessario per prevenire la propagazione di una malattia trasmissibile, l’UFSP può obbligare le persone che entrano in Svizzera o la lasciano a:

a. fornire informazioni sul loro stato di salute;

b. rivelare la loro identità e fornire informazioni sul luogo di destinazione e sull’itinerario previsto;

c. esibire un documento di vaccinazione;

d. esibire la prova di una visita medica;

e. lasciarsi sottoporre a una visita medica.