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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine
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f. ridurre gli effetti di malattie trasmissibili per la popolazione, le persone interessate e l’economia.
Art. 3 Obiettivi e strategie
Consultati i Cantoni, la Confederazione definisce gli obiettivi e le strategie dell’individuazione e della prevenzione delle malattie trasmissibili nonché della lotta contro di esse e provvede al coordinamento internazionale.
Art. 4 Definizioni
Ai sensi della presente legge si intende per:
a. malattia trasmissibile: malattia trasmissibile all’essere umano da agenti patogeni o dai loro prodotti metabolici;
b. osservazioni: risultati clinici (ad es. le diagnosi sospette, le diagnosi confermate, i decessi), risultati di analisi di laboratorio (ad es. i riusltati di test, le prove di agenti patogeni dirette e indirette, le tipizzazioni, le prove di resistenza) nonché ulteriori eventi (sostanze sospette, oggetti) in relazione con malattie trasmissibili;
c. agenti patogeni: gli organismi biologici e geneticamente modificati (in particolare virus, batteri, miceti, protozoi e altri parassiti), le sostanze (prioni, tossine) nonché i materiali genetici che possono provocare o aggravare una malattia trasmissibile all’essere umano;
d. utilizzazione di agenti patogeni: qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, in particolare la produzione, la riproduzione, l’immissione nell’ambiente, la messa in commercio, l’importazione, l’esportazione, il transito, la custodia, l’impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento;
e. infezione nosocomiale: infezione contratta nell’ambito di una misura medica in una struttura stazionaria o ambulatoriale.
Art. 5 Situazione particolare
1 Vi è una situazione particolare quando:
a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere i focolai e la propagazione di malattie trasmissibili e vi sono i seguenti rischi:
1. rischio di contagio e di propagazione;
2. rischio sanitario particolare; o
3. gravi conseguenze per l’economia o per altre sfere della vita.
b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato, conformemente al Regolamento sanitario internazionale (2005)3, l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale, cosicché incombe un rischio per la salute pubblica in Svizzera.
2 Il Consiglio federale constata l’esistenza di una situazione particolare in Svizzera.
3 RS ...