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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine
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Art. 231 Marginale n.1 e n. 2
1. Chiunque con malanimo propaga una malattia umana pericolosa e trasmissibile è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
2. Abrogato
Art. 81 Disposizione transitoria
1 Le autorizzazioni di cui agli articoli 5 capovero 1bis, 29a capoverso 1 e 29c capoverso 2 della legge del 18 dicembre 197016 sulle epidemie restano valide fino a cinque anni al massimo dall’entrata in vigore della presente legge.
2 I riconoscimenti di cui all’articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie restano validi fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
3 I laboratori che, in virtù del diritto previgente, non sottostanno a un obbligo di autorizzazione né dispongono di un riconoscimento valido e, secondo il nuovo diritto, devono essere autorizzati, presentano una domanda in tal senso entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. I laboratori interessati possono continuare a eseguire analisi finché l’istituto non ha preso la sua decisione concernente l’autorizzazione.
Art. 82 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
15 RS 311.0
16 RU 1974 1071, 1985 1992, 1991 362, 1996 2296, 1997 1155, 2000 1891, 2001 2790, 2003 4803, 2005 2293