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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine
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4 I provvedimenti possono essere ordinati unicamente fintanto che sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. La fondatezza di tali provvedimenti è verificata regolarmente.
Art. 31 Identificazione e informazione
Le persone malate, malate sospette, contagiate, contagiate sospette o che espellono agenti patogeni possono essere identificate e informate.
Art. 32 Sorveglianza medica
1 Le persone malate, malate sospette, contagiate, contagiate sospette o che espellono agenti patogeni possono essere sottoposte a sorveglianza medica.
2 Le persone interessate devono informare il medico competente in merito al loro stato di salute, nonché ai loro contatti con altre persone.
Art. 33 Quarantena e isolamento
1 Se la sorveglianza si rivela insufficiente, le persone:
a. malate sospette o contagiate sospette possono essere messe in quarantena;
b. malate, contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere messe in isolamento.
2 Le persone interessate possono, se del caso, essere ricoverate in un ospedale o in un altra istituzione adeguata.
3 Gli ospedali o le altre istituzioni adeguate devono prendere provvedimenti adeguati affinché il personale impiegato e le altre persone minacciate siano protette da trasmissioni.
Art. 34 Visita medica
Le persone malate, malate sospette, contagiate, contagiate sospette o che espellono agenti patogeni possono essere tenute a sottoporsi a una visita medica obbligatoria e, in tale occasione, a prelevamenti di materiale d’analisi.
Art. 35 Cura medica
Le persone malate, malate sospette, contagiate, contagiate sospette o che espellono agenti patogeni possono essere tenute a sottoporsi a un trattamento medico se non è possibile prevenire in altro modo la propagazione di una malattia trasmissibile.
Art. 36 Limitazione dell’esercizio di un’attività o di una professione
1 Alle persone malate, malate sospette, contagiate, contagiate sospette o che espellono agenti patogeni, può essere vietato, completamente o parzialmente, di esercitare determinate attività o professioni. Tali persone possono essere obbligate a comunicare senza indugio alla competente autorità il cambiamento di occupazione.
2 Se la persona cui è stato vietato, completamente o parzialmente, l’esercizio di determinate attività o professioni cambia domicilio, l’autorità del domicilio