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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine
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c. la cui sorveglianza è stata concordata a livello internazionale;
d. che sono nuove e inaspettate.
5 Il Consiglio federale può obbligare le persone soggette all’obbligo di dichiarare e gli istituti di cui al capoverso 1 a:
a. dichiarare alla competente autorità cantonale e all’UFSP i risultati di analisi, nonché i provvedimenti di prevenzionie e di lotta adottati e i loro effetti;
b inviare campioni ai laboratori stabiliti dalla competente autorità.
Art. 14 Norme in materia di dichiarazione
1 Il Consiglio federale stabilisce i singoli eventi, le osservazioni concernenti malattie trasmissibili, nonché i criteri e i termini della dichiarazione.
2 Esso può limitare, per mezzo di un rilevamento per campionatura su determinati contenuti della dichiarazione, l’obbligo di dichiarare a determinati medici, ospedali e altri istituti pubblici o privati del settore sanitario.
Art. 15 Dichiarazioni a titolo volontario
1 Ai fini della sorveglianza epidemiologica e a scopi di ricerca, l’UFSP può concordare dichiarazioni a titolo volontario con medici, laboratori, ospedali o altri istituti pubblici o privati del settore sanitario.
2 Le dichiarazioni a titolo volontario devono avvenire in forma anonimizzata.
Art. 16 Indagini epidemiologiche
1 I Cantoni fanno eseguire le indagini epidemiologiche necessarie, in particolare sul tipo, la causa, la fonte di contagio e la propagazione di una malattia accertata o supposta. Informano la Confederazione sui risultati.
2 Per le indagini epidemiologiche, l’UFSP presta assistenza tecnica ai Cantoni. Esso può far eseguire indagini proprie qualora il Cantone interessato lo richieda o gli accordi di diritto internazionale lo esigano.
Sezione 2: Laboratori
Art. 17 Obbligo di autorizzazione
1 I laboratori che eseguono analisi microbiologiche o sierologiche per individuare malattie trasmissibili o intraprendono tali analisi in vista di una trasfusione, di un trapianto o di un’elaborazione di componenti del sangue o di espianti, necessitano di un’autorizzazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto).
2 Il Consiglio federale definisce le condizioni e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, nonché gli obblighi dei titolari dell’autorizzazione.
3 L’Istituto controlla periodicamente il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione.