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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine

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Art. 61 Comunicazione dei dati

1 I servizi federali e cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge si scambiano i dati per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti derivanti dalla legge.

2 L’UFSP e le autorità cantonali competenti sono autorizzati a fornire dati ai medici incaricati di curare le malattie trasmissibili e ad altre autorità e istituzioni del settore sanitario, qualora ciò sia necessario per prevenire la propagazione di una malattia trasmissibile.

3 Il Consiglio federale può prevedere lo scambio di dati con altre autorità o con istituzioni del settore sanitario pubbliche o private, qualora ciò sia necessario per prevenire la propagazione di una malattia trasmissibile.

4 Per lo scambio dei dati possono essere predisposte procedure di richiamo automatizzate. In tal caso il Consiglio federale, tenendo conto di tutti gli interessi degni di protezione, stabilisce chi è autorizzato a richiamare dati e per quali scopi.

Art. 62 Scambio di dati con l’estero e le organizzazioni internazionali

1 L’UFSP e le autorità cantonali competenti possono comunicare i dati non confidenziali che sono stati raccolti in virtù della presente legge alle competenti autorità estere, a istituzioni del settore sanitario estere e a organizzazioni internazionali.

2 Essi possono comunicare i dati confidenziali rilevati in virtù della presente legge alle competenti autorità estere, a istituzioni del settore sanitario estere e a organizzazioni internazionali, se:

a. accordi internazionali o decisioni di organizzazioni internazionali lo richiedono; oppure

b. ciò è necessario per evitare rischi per la salute o un pericolo per la vita o la salute.

Capitolo 8: Finanziamento

Art. 63 Indennità per danni derivanti da provvedimenti dell’autorità

La Confederazione e i Cantoni possono versare un’indennità alle persone che hanno subito danni in seguito a un provvedimento dell’autorità secondo gli articoli 31-36 nonché 40 capoverso 3, per quanto i danni non siano coperti altrimenti e tenendo conto delle condizioni economiche di tali persone.

Art. 64 Indennità per danni in seguito a vaccinazioni

1 Nel caso di danni postvaccinali insorti in seguito a vaccinazioni ordinate o raccomandate dall’autorità, i Cantoni accordano un risarcimento integrale dei danni, sempreché i rischi non siano coperti altrimenti. L’obbligo di risarcimento cessa interamente o parzialmente se la persona vaccinata ha provocato o aumentato il danno per colpa grave.

2 La Confederazione partecipa alle spese dei Cantoni nella misura della metà.