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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine
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2 La Confederazione e i Cantoni si scambiano le informazioni sui risultati della ricerca, le informazioni su programmi di formazione e di sorveglianza, nonché conoscenze specialistiche.
Capitolo 3: Individuazione e sorveglianza
Sezione 1: Dichiarazione
Art. 11 Principio
La Confederazione e i Cantoni provvedono al rilevamento di osservazioni su malattie trasmissibili. Il rilevamento serve a:
a. individuare precocemente le minacce per la salute pubblica presentate da malattie trasmissibili;
b. seguire nel tempo la comparsa di malattie trasmissibili con relativi fattori di rischio nella popolazione e in singoli gruppi di popolazione (sorveglianza epidemiologica);
c. identificare le persone malate, contagiate o esposte in caso di determinate malattie;
d. stabilire i provvedimenti per prevenire e lottare contro le malattie trasmissibili e verificarne l’efficacia.
Art. 12 Individuazione precoce e sistemi di sorveglianza
1 L’UFSP gestisce in collaborazione con i Cantoni sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza delle malattie trasmissibili. Esso provvede al coordinamento internazionale di tali sistemi.
2 L’Ufficio federale di statistica rende disponibili alle autorità competenti i dati statistici necessari all’applicazione della presente legge.
Art. 13 Obbligo di dichiarare
1 I medici, gli ospedali e altri istituti pubblici o privati del settore sanitario dichiarano alla competente autorità cantonale e, nel caso di determinati agenti patogeni, direttamente all’UFSP le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili, con le indicazioni necessarie a identificare le persone malate, contagiate o esposte, nonché a individuare la via di trasmissione. Se la dichiarazione non giunge direttamente all’UFSP, l’autorità cantonale la inoltra a quest’ultimo.
2 I laboratori dichiarano alla competente autorità cantonale e all’UFSP i risultati di analisi di laboratorio concernenti malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie a identificare le persone malate o contagiate;
3 Le autorità cantonali dichiarano all’UFSP le osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica.
4 Vanno dichiarate le osservazioni concernenti malattie trasmissibili:
a. che possono causare focolai.
b. che possono avere effetti gravi;