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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine
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Art. 43 Obbligo di tenere un registro e di dichiarare
1 Il Consiglio federale può obbligare gli ospedali e le istituzioni per interventi ambulatoriali operativi a registrare e a valutare costantemente la presenza delle infezioni nosocomiali e degli agenti patogeni resistenti ai farmaci.
2 Le registrazioni e le valutazioni devono essere dichiarate periodicamente all’UFSP e conservate durante dieci anni.
3 Le competenti autorità federali e cantonali possono, su domanda, consultare le registrazioni e le valutazioni.
Art. 44 Approvvigionamento con agenti terapeutici
Il Consiglio federale provvede all’approvvigionamento sufficiente della popolazione con gli agenti terapeutici adeguati più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili, sempre che non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge dell’8 ottobre 19825 sull’approvvigionamento del Paese.
Art. 45 Traffico di beni e merci
1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sul trasporto, l’importazione, l’esportazione e il transito di beni e merci che possono essere portatori di agenti patogeni. Può in particolare:
a. stabilire le esigenze relative ai provvedimenti protettivi nel trasporto di beni e merci;
b. prescrivere analisi su beni e merci in relazione a determinati agenti patogeni;
c. emanare limitazioni e divieti per il trasporto, l’importazione, l’esportazione e il trasnsito di beni e merci.
2 Il Consiglio federale può incaricare i Cantoni dell’esecuzione di singoli provvedimenti.
Art. 46 Trasporti di cadaveri
1 In caso di trasporto e di sepoltura di cadaveri, il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per prevenire la trasmissione di malattie.
2 Il Consiglio federale disciplina il trasporto di cadaveri dall’estero verso o attraverso la Svizzera e dalla Svizzera all’estero.
Art. 47 Disinfezioni e disinfestazioni
Per prevenire la propagazione di malattie trasmissibili, i Cantoni provvedono alle necessarie disinfezioni e disinfestazioni, segnatamente di mezzi di trasporto nonché di beni e merci.
5 RS 531