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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine

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Capitolo 7: Organizzazione e procedura

Sezione 1: Organi dei Cantoni e della Confederazione

Art. 53 Medico cantonale

1 Ciascun Cantone designa un medico cantonale. I Cantoni possono designare congiuntamente un medico cantonale.

2 Il medico cantonale provvede al coordinamento delle attività esercitate dall’insieme delle autorità e delle istituzioni che partecipano alla lotta contro le malattie trasmissibili.

3 Il Consiglio federale definisce le qualifiche professionali necessarie per l’adempimento di tali compiti.

Art. 54 Organo di coordinamento

1 La Confederazione e i Cantoni istituiscono un organo destinato a promuovere il coordinamento (organo di coordinamento).

2 L’organo di coordinamento si compone di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Se necessario, esso può essere completato mediante ulteriori persone specializzate.

3 Esso ha segnatamente i compiti seguenti:

a. individuazione e valutazione di problemi nonché elaborazione di soluzioni;

b. coordinamento dei provvedimenti in materia di individuazione, prevenzione e lotta;

c. garanzia dell’attuazione uniforme dei provvedimenti;

d. coordinamento delle attività di informazione e comunicazione;

e. sostegno da parte del Consiglio federale al fine di superare situazioni particolari o straordinarie nel quadro della sua organizzazione della crisi.

3 Il Consiglio federale disciplina la convocazione e la conduzione dell’organo di coordinamento.

Art. 55 Comitato di crisi

1 Il Consiglio federale istituisce, se necessario e su richiesta del Dipartimento federale dell’interno (DFI), segnatamente al fine di superare una situazione particolare o straordinaria, un comitato di crisi che ha il compito di consigliarlo e di sostenere la Confederazione e i Cantoni nel coordinamento dei provvedimenti necessari. Il comitato di crisi è diretto dal DFI.

2 Il comitato di crisi si compone di rappresentanti dei Dipartimenti, della Cancelleria federale, dei Cantoni e dell’economia nonché, se necessario, di ulteriori persone competenti.