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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine
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Capitolo 9: Esecuzione
Sezione 1: Cantoni
Art. 69 Principio
I Cantoni applicano la presente legge sempre che non sia competente la Confederazione.
Art. 70 Rendiconto
I Cantoni presentano rapporto regolarmente al DFI sull’esecuzione della legge e sulle osservazioni fatte al riguardo. Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità e i contenuti del rendiconto.
Sezione 2: Confederazione
Art. 71 Vigilanza e coordinamento
1 La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge tramite i Cantoni.
2 Il Consiglio federale coordina i provvedimenti esecutivi dei Cantoni, sempre che vi sia un interesse a un’esecuzione uniforme. A tal fine, può segnatamente prescrivere ai Cantoni di:
a. prendere determinati provvedimenti d’esecuzione;
b. esaminare gli effetti dei provvedimenti d’esecuzione;
c. informare la Confederazione in merito ai provvedimenti d’esecuzione.
Art. 72 Disposizioni d’esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Può delegare l’emanazione di disposizioni d’esecuzione al DFI, tenendo conto della loro portata.
Art. 73 Delega di compiti esecutivi
1 Il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi a persone e a organizzazioni di diritto pubblico o privato.
2 Esso vigila sulle istituzioni e sulle persone a cui sono affidati compiti d’esecuzione.
3 Le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che assumono compiti d’esecuzione secondo il capoverso 2, hanno diritto a un’indennità. Il Consiglio federale disciplina l’entità e le modalità dell’indennità.
Art. 74 Collaborazione internazionale
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali su:
a. il reciproco scambio di dati destinati alla sorveglianza epidemiologica;