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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine
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Art. 18 Centri di riferimento nazionali
L’UFSP può designare singoli laboratori come centri di riferimento nazionali e incaricarli di eseguire analisi particolari e ulteriori compiti particolari.
Art. 19 Reti di laboratori regionali
I Cantoni provvedono all’esercizio di una rete di laboratori regionali nell’ambito dell’individuazione di agenti patogeni particolarmente pericolosi.
Capitolo 4: Prevenzione
Sezione 1: Provvedimenti generali di prevenzione
Art. 20 Principio
1 La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti appropriati per sorvegliare, ridurre ed eliminare i rischi di trasmissione delle malattie.
2 Il Consiglio federale può:
a. obbligare gli ospedali, le cliniche e altre strutture sanitarie a decontaminare, disinfettare e sterilizzare i dispositivi medici;
b. obbligare aziende e organizzatori i quali, mediante le loro attività ed eventi aumentano il rischio di trasmissione di malatie, a rendere disponibili informazioni e materiale di prevenzione e a seguire determinate regole di comportamento;
c. obbligare le scuole e istituzioni pubbliche analoghe a offrire informazioni sui pericoli delle malattie trasmissibili e consulenze sulle possibilità di prevenirle e combatterle;
d. obbligare le istituzioni pubbliche e private che hanno un obbligo particolare di protezione della salute delle persone in loro custodia a eseguire misure di prevenzione appropriate.
e. sottoporre all’obbligo di registrazione gli impianti tecnici mediante i quali possono essere propagate malattie trasmissibili.
Sezione 2: Vaccinazioni
Art. 21 Promozione delle vaccinazioni
1 La Confederazione elabora e pubblica, in collaborazione con la commissione federale per le vaccinazioni, raccomandazioni in materia di vaccinazioni (programma nazionale di vaccinazione).
2 I Cantoni attuano il programma nazionale di vaccinazione in collaborazione con il corpo medico. Possono segnatamente:
a. condurre campagne di vaccinazione;
b. offrire le vaccinazioni nell’ambito del servizio medico scolastico;