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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine
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Art. 65 Copertura dei danni
1 La Confederazione può impegnarsi a coprire il danno che il fabbricante di un agente terapeutico secondo l’articolo 44 subisce in seguito a un impiego da essa raccomandato o disposto in una situazione particolare o straordinaria.
2 L’entità e le modalità della copertura del danno sono stabilite in un accordo tra la Confederazione e il fabbricante.
Art. 66 Spese a carico dei Cantoni
1 I Cantoni assumono le spese per:
a. provvedimenti nei confronti di singole persone, se non sono coperti altrimenti;
b. le indagini epidemiologiche secondo l’articolo 16 capoverso 1.
Art. 67 Spese per l’approvvigionamento con agenti terapeutici
1 La Confederazione assume le spese dell’approvvigionamento sufficiente della popolazione con agenti terapeutici secondo l’articolo 44.
2 In caso di distribuzione di agenti terapeutici alla popolazione, l’assunzione delle spese si conforma alle condizioni previste:
a. nella legge federale del 18 marzo 19947 sull’assicurazione malattie;
b. nella legge federale del 20 marzo 19818sull’assicurazione contro gli infortuni;
c. nella legge federale del 19 giugno 1929 sull’assicurazione militare.
3 Se non sono assunte secondo il capoverso 2, le spese sono sopportate dalla Confederazione.
Art. 68 Spese di provvedimenti applicati al trasporto internazionale di
persone
1 La Confederazione assume le spese relative alla visita, alla sorveglianza, alla quarantena, all’isolamento e al trattamento di viaggiatori nel trasporto internazionale, se non sono coperte altrimenti.
2 Le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via d’acqua o aerea, nonché gli esercenti di un aerodromo o di un porto e le agenzie di viaggio sopportano le spese derivanti dall’obbligo di collaborare di cui all’articolo 41. La Confederazione può partecipare a spese e oneri straordinari se questi contribuiscono in notevole misura e a lungo termine ad arginare i pericoli per la salute.