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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine

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Art. 56 Commissione federale delle vaccinazioni

1 Il Consiglio federale nomina una commissione federale delle vaccinazioni. Essa si compone di specialisti esterni all’amministrazione, i quali dispongono di conoscenze scientifiche o pratiche in materia di vaccinazioni.

2 La commissione fornisce consulenza in materia di vaccinazioni al Consiglio federale per l’emanazione di disposizioni e alle autorità per l’esecuzione.

3 Essa collabora con altre commissioni federali e cantonali che trattano questioni concernenti le vaccinazioni.

Art. 57 Commissione federale per la sicurezza biologica

La Commissione federale per la sicurezza biologica secondo la legge del 21 marzo 20036sull’ingegneria genetica offre consulenza al Consiglio federale nell’emanazione di disposizioni e alle autorità nell’esecuzione della presente legge.

Sezione 2: Coordinazione dei provvedimenti della Confederazione

Art. 58

Fatte salve le competenze dipartimentali già esistenti, in caso di situazione particolare o straordinaria il DFI coordina i provvedimenti della Confederazione.

Sezione 3: Trattamento dei dati

Art. 59 Principi

1 L’UFSP, le autorità cantonali competenti e le istituzioni pubbliche e private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali, per quanto sia necessario all’identificazione successiva di persone malate, malate sospette, contagiate, contagiate sospette o che espellono agenti patogeni nonché all’individuazione precoce e alla sorveglianza delle malattie trasmissibili.

2 Essi sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati.

3 I dati possono essere conservati due anni al massimo, sempre che non sia necessario un periodo di conservazione più lungo a causa delle particolarità della malattia. I dati sono successivamente cancellati o resi anonimi.

Art. 60 Confidenzialità dei dati

L’autorità competente è tenuta a trattare confidenzialmente tutti i dati raccolti in virtù della presente legge e alla cui segretezza vi è un interesse preponderante degno di protezione.

6 RS 814.91