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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine

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2 Il Consiglio federale stabilisce in quali casi devono essere eseguiti i rispettivi provvedimenti.

3 L’UFSP può, se vi sono le condizioni di cui agli articoli 29-35, sottoporre le persone che viaggiano in Svizzera a una sorveglianza medica, a una quarantena, a un isolamento, a una visita medica o a una cura medica. In casi urgenti il Consiglio federale può estendere questi provvedimenti a tutte le persone in viaggio in Svizzera provenienti da zone a rischio.

4 L’UFSP può vietare a titolo provvisorio a persone malate, malate sospette, contagiate, contagiate sospette o che espellono agenti patogeni di lasciare la Svizzera se ciò è necessario per prevenire la propagazione di una malattia trasmissibile.

Art. 41 Obbligo di collaborare

1 Le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via d’acqua o aerea, nonché gli esercenti di un aerodromo o di un porto e le agenzie di viaggio sono tenuti a collaborare nell’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 40. In particolare possono essere tenuti a:

a. informare i viaggiatori sui pericoli delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle;

b. rilevare i dati necessari all’identificazione di una persona o per l’individuazione precoce di persone malate, malate sospette, contagiate, contagiate sospette o che espellono agenti patogeni;

c. mettere a disposizione la lista dei passeggeri;

d. rendere possibile la visita medica dei viaggiatori.

2 Per attuare tali obblighi, dette imprese devono mettere a disposizione le loro capacità aziendali e di personale.

Sezione 4: Provvedimenti speciali

Art. 42 Lotta contro le infezioni nosocomiali e gli agenti resistenti

1 Gli ospedali e le istituzioni per interventi ambulatoriali operativi sono tenuti dal Consiglio federale, d’intesa con le associazioni e le società specializzate interessate, a elaborare ed eseguire una regolamentazione uniforme a livello nazionale al fine di prevenire e combattere le infezioni nosocomiali e gli agenti patogeni resistenti ai farmaci.

2 Il Consiglio federale può prescrivere provvedimenti di questo tipo per gli ospedali e altre istituzioni qualora, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, non esista ancora una regolamentazione sufficiente o si presentino problemi urgenti che richiedono soluzioni rapide.