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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine
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c. eseguire le vaccinazioni a titolo gratuito o offrire vaccini a un prezzo inferiore a quello di mercato;
d. dichiarare obbligatorie le vaccinazioni di gruppi di popolazione a rischio o di persone particolarmente esposte.
Art. 22 Obbligo di autorizzazione
1 Chi intenda emettere un certificato di vaccinazione o di profilassi valido a livello internazionale conformemente al Regolamento sanitario internazionale (2005)4 necessita di un’autorizzazione dell’UFSP.
2 L’autorizzazione è rilasciata se:
a. i necessari requisiti professionali sono adempiuti;
b. la qualità della vaccinazione o della profilassi è assicurata;
3 Il Consiglio federale definisce le malattie trasmissibili, secondo il capoverso 1.
4 Esso disciplina le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione nonché la procedura di autorizzazione e definisce gli obblighi dei titolari dell’autorizzazione.
Art. 23 Sorveglianza delle vaccinazioni
1I Cantoni rilevano la quota delle persone vaccinate e presentano regolarmente un rapporto all’UFSP sul tasso di vaccinazione nonché sui provvedimenti presi, destinati al loro aumento.
2 L’UFSP pubblica i rapporti nella forma appropriata.
Sezione 3: Sicurezza biologica
Art. 24 Obbligo di diligenza
Chiunque utilizza agenti patogeni o loro prodotti metabolici deve prendere tutti i provvedimenti atti a escludere qualsiasi danno all’essere umano.
Art. 25 Utilizzazione di agenti patogeni in ambienti confinati
1 In caso di utilizzazione di agenti patogeni in ambienti confinati, devono essere prese tutte le misure di confinamento necessarie ai fini della prevenzione dei pericoli per l’essere umano e per l’ambiente.
2 Il Consiglio federale subordina a dichiarazione o ad autorizzazione l’utilizzazione di agenti patogeni. Un’autorizzazione è necessaria qualora l’utilizzazione di agenti patogeni in ambienti confinati comporti un pericolo moderato o elevato per gli esseri umani e per l’ambiente. Le attività che presentano un rischio trascurabile o esiguo sono subordinate a un obbligo di dichiarazione.
3 Il Consiglio federale può, per determinati agenti patogeni, prevedere deroghe all’obbligo dell’autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche o all’esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.