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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine
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b. l’informazione reciproca sui focolai e la propagazione di malattie trasmissibili;
c. l’informazione immediata nel caso in cui vi sia il pericolo che malattie trasmissibili si estendano oltre i confini nazionali;
d. l’armonizzazione dei provvedimenti in caso di epidemie e di malattie che si propagano a livello internazionale;
e. il trasporto transfrontiero di cadaveri.
2 I servizi federali competenti collaborano con le autorità e le istituzioni straniere, nonché con le organizzazioni internazionali.
3 L’UFSP assume i compiti del centro di riferimento nazionale secondo il Regolamento sanitario internazionale (2005)10 . In particolare comunica all’OMS gli eventi che possono costituire una situazione d’emergenza sanitaria di portata internazionale.
Art. 75 Valutazione
1 Il Consiglio federale esamina regolarmente l’efficacia, l’adeguatezza e l’economicità dei provvedimenti presi in virtù della presente legge e presenta un rapporto alle Camere federali.
2 Se necessario, presenta nel rapporto proposte di adeguamenti di provvedimenti.
Capitolo 10: Disposizioni penali
Art. 76 Delitti
1 È punito con la pena privativa della libertà o con la pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale11, chi intenzionalmente:
a. nell’utilizzazione di agenti patogeni pericolosi in ambienti confinati, non ha preso le necessarie misure di confinamento (art. 25);
b. immette nell’ambiente o in commercio agenti patogeni senza autorizzazione (art. 26);
c. mette in commercio agenti patogeni senza informare, in modo conforme alle prescrizioni, l’acquirente sulle caratteristiche e i pericoli rilevanti per la salute, nonché sui necessari provvedimenti precauzionali e protettivi (art. 27);
d. contravviene alle decisioni concernenti la limitazione dell’esercizio di determinate attività o professioni (art. 36);
2 Chi agisce per negligenza è punito con la pena pecuniaria fino a 10 000 franchi per i delitti di cui al capoverso 1.
10 SR 0.818.103
11 SR 311.0