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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine

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b. l’informazione reciproca sui focolai e la propagazione di malattie trasmissibili;

c. l’informazione immediata nel caso in cui vi sia il pericolo che malattie trasmissibili si estendano oltre i confini nazionali;

d. l’armonizzazione dei provvedimenti in caso di epidemie e di malattie che si propagano a livello internazionale;

e. il trasporto transfrontiero di cadaveri.

2 I servizi federali competenti collaborano con le autorità e le istituzioni straniere, nonché con le organizzazioni internazionali.

3 L’UFSP assume i compiti del centro di riferimento nazionale secondo il Regolamento sanitario internazionale (2005)10 . In particolare comunica all’OMS gli eventi che possono costituire una situazione d’emergenza sanitaria di portata internazionale.

Art. 75 Valutazione

1 Il Consiglio federale esamina regolarmente l’efficacia, l’adeguatezza e l’economicità dei provvedimenti presi in virtù della presente legge e presenta un rapporto alle Camere federali.

2 Se necessario, presenta nel rapporto proposte di adeguamenti di provvedimenti.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 76 Delitti

1 È punito con la pena privativa della libertà o con la pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale11, chi intenzionalmente:

a. nell’utilizzazione di agenti patogeni pericolosi in ambienti confinati, non ha preso le necessarie misure di confinamento (art. 25);

b. immette nell’ambiente o in commercio agenti patogeni senza autorizzazione (art. 26);

c. mette in commercio agenti patogeni senza informare, in modo conforme alle prescrizioni, l’acquirente sulle caratteristiche e i pericoli rilevanti per la salute, nonché sui necessari provvedimenti precauzionali e protettivi (art. 27);

d. contravviene alle decisioni concernenti la limitazione dell’esercizio di determinate attività o professioni (art. 36);

2 Chi agisce per negligenza è punito con la pena pecuniaria fino a 10 000 franchi per i delitti di cui al capoverso 1.

10 SR 0.818.103

11 SR 311.0