Progetto

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto

Capitolo 6: Provvedimenti di promozione

Art. 48 Ricerca

1 La Confederazione può incaricare o sostenere lavori di ricerca nell’ambito delle malattie trasmissibili.

2 Può in particolare:

a. promuovere lo sviluppo di metodi di accertamento per determinate malattie trasmissibili;

b. promuovere la ricerca sull’efficacia e le conseguenze dei provvedimenti medici e non medici di prevenzione e di lotta;

c. sostenere la ricerca clinica nell’epidemiologia infettiva.

Art. 49 Promozione della formazione e del perfezionamento

La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione e il perfezionamento del personale specializzato a cui la presente legge attribuisce compiti di esecuzione.

Art. 50 Aiuti finanziari a organizzazioni

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere a organizzazioni pubbliche o private contributi per provvedimenti di interesse nazionale atti a individuare, prevenire e lottare contro le malattie trasmissibili.

Art. 51 Aiuti finanziari per promuovere la fabbricazione di agenti terapeutici

1 Se, in situazioni particolari, l’approvvigionamento sufficiente della popolazione non può essere garantito altrimenti, la Confederazione può promuovere mediante aiuti finanziari la fabbricazione di agenti terapeutici in Svizzera secondo l’articolo 44.

2 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti.

3 La Confederazione può versare i contributi se il fabbricante:

a. dispone di provate conoscenze e capacità in materia di sviluppo o di fabbricazione di siffatti agenti terapeutici;

b. si impegna a fabbricare siffatti agenti terapeutici in Svizzera; e

c. garantisce alla Confederazione la fornitura prioritaria di siffatti agenti terapeutici in caso di situazioni particolari.

Art. 52 Indennizzi a laboratori

La Confederazione accorda indennizzi ai laboratori designati come centri nazionali di riferimento per le spese che derivano loro per lo svolgimento dei loro compiti particolari.