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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine

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Art. 26 Immissione nell’ambiente e messa in commercio

1 Chiunque intende mettere agenti patogeni nell’ambiente e titolo sperimentale o metterli in commercio necessita di un’autorizzazione della Confederazione.

2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione nonché l’informazione dell’opinione pubblica in merito all’immissione nell’ambiente a titolo sperimentale.

3 Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche e all’esperienza, sono esclusi pericoli per la salute pubblica.

Art. 27 Obbligo d’informazione agli acquirenti

1 Chiunque mette in commercio agenti patogeni deve informare gli acquirenti sulle proprietà e sui pericoli rilevanti per la salute, nonché sui provvedimenti cautelativi e protettivi necessari.

Art. 28 Altre disposizioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale può:

a. disciplinare il trasporto di agenti patogeni e subordinare i medesimi all’obbligo di autorizzazione per l’importazione, l’esportazione e il transito;

b. limitare o vietare l’utilizzazione di determinati agenti patogeni;

c. stabilire i requisiti per le attrezzature, la documentazione, nonché la formazione delle persone che utilizzano agenti patogeni;

d. prescrivere la designazione degli agenti patogeni.

Capitolo 5: Lotta

Sezione 1: Provvedimenti nei confronti di singole persone

Art. 29 Principio

Un provvedimento di cui agli articoli 31-36 può essere ordinato soltanto se:

a. non vi sono provvedimenti meno incisivi ma sufficienti e opportuni per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile; e

b. il provvedimento serve a evitare un serio pericolo per la salute di terzi.

Art. 30 Prescrizione di provvedimenti

1 I Cantoni ordinano i provvedimenti di cui agli articoli 31-36.

2 La Confederazione sostiene i Cantoni nell’ambito dell’identificazione e dell’informazione, segnatamente nei confronti di viaggiatori nel traffico internazionale.

3 Prima di ordinare un provvedimento alla persona interessata dev’esserne spiegato il motivo e la durata prevista.