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Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine
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3 Esso può, in una situazione particolare, ordinare le misure necessarie, segnatamente:
a. ordinare misure nei confronti della popolazione;
b. ordinare misure nei confronti di singole persone;
c. ordinare misure per l’approvvigionamento sicuro di agenti terapeutici, segnatamente limitare o vietare l’esportazione;
d. obbligare il personale sanitario a collaborare nella lotta contro le malattie trasmissibili.
Art. 6 Situazione straordinaria
Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso.
Art. 7 Principio di precauzione
Al fine di prevenire e di contenere tempestivamente i rischi e i danni alla salute pubblica devono essere prese misure necessarie, appropriate e ragionevolmente esigibili.
Capitolo 2: Informazioni e spiegazioni
Art. 8
Art. 9 Informazione
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) informa il pubblico e determinati gruppi di popolazione, nonché le autorità e gli esperti sui rischi delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di combatterle e prevenirle.
2 L’UFSP pubblica regolarmente rilevamenti e analisi sul tipo, la comparsa, le cause e la propagazione di malattie trasmissibili.
3 Esso pubblica raccomandazioni, che aggiorna regolarmente secondo lo stato della scienza, in merito alle misure da adottare contro le malattie trasmissibili e sull’utilizzazione di agenti patogeni.
4 L’UFSP e i Cantoni coordinano la loro attività d’informazione.
Art. 10 Scambio di informazioni con i Cantoni
1 La Confederazione provvede affinché i Cantoni ricevano le informazioni determinanti per la prevenzione e la lotta contro le malattie trasmissibili.