Progetto

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

3 Esso può, in una situazione particolare, ordinare le misure necessarie, segnatamente:

a. ordinare misure nei confronti della popolazione;

b. ordinare misure nei confronti di singole persone;

c. ordinare misure per l’approvvigionamento sicuro di agenti terapeutici, segnatamente limitare o vietare l’esportazione;

d. obbligare il personale sanitario a collaborare nella lotta contro le malattie trasmissibili.

Art. 6 Situazione straordinaria

Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso.

Art. 7 Principio di precauzione

Al fine di prevenire e di contenere tempestivamente i rischi e i danni alla salute pubblica devono essere prese misure necessarie, appropriate e ragionevolmente esigibili.

Capitolo 2: Informazioni e spiegazioni

Art. 8

Art. 9 Informazione

1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) informa il pubblico e determinati gruppi di popolazione, nonché le autorità e gli esperti sui rischi delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di combatterle e prevenirle.

2 L’UFSP pubblica regolarmente rilevamenti e analisi sul tipo, la comparsa, le cause e la propagazione di malattie trasmissibili.

3 Esso pubblica raccomandazioni, che aggiorna regolarmente secondo lo stato della scienza, in merito alle misure da adottare contro le malattie trasmissibili e sull’utilizzazione di agenti patogeni.

4 L’UFSP e i Cantoni coordinano la loro attività d’informazione.

Art. 10 Scambio di informazioni con i Cantoni

1 La Confederazione provvede affinché i Cantoni ricevano le informazioni determinanti per la prevenzione e la lotta contro le malattie trasmissibili.