Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine

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da pratiche commerciali sleali attuate in Svizzera e all’estero. Per interessi collettivi si intendono gli interessi che non riguardano né lo statuto giuridico né gli interessi economici di una singola persona fisica o giuridica minacciata da una pratica commerciale sleale. Si pensa essenzialmente alla minaccia di interessi di diverse persone, identificabili con una certa fascia d’età, un determinato settore economico o con la collettività. È anche necessario proteggere la concorrenza leale quale istituzione; essa non è infatti sufficientemente considerata in quanto tale poiché l'attenzione è maggiormente rivolta alle azioni individuali.

Inoltre la Confederazione deve avere la possibilità di informare il pubblico del comportamento sleale di un’azienda citandola per nome, nella misura in cui ciò è necessario a proteggere l’interesse pubblico. Potrebbe così evitare conseguenze dannose e, in casi di slealtà di una certa portata, arginare il prevedibile afflusso di reclami.

Occorre infine chiarire che, se la Confederazione fa uso del suo diritto d'azione, deve essere applicata la LCSl svizzera. In passato la questione è stata spesso controversa quando la Confederazione ha proposto un’azione civile per l’accertamento del carattere illecito o per omissione. In effetti, la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)18 prevede che in caso di pretese derivanti da concorrenza sleale si applichi il principio dell’effetto. Di conseguenza, è applicabile il diritto dello Stato sul cui mercato si esplicano gli effetti dell’atto sleale. La legittimazione attiva conferita alla Confederazione dalle Camere federali nel 1992 (art. 10 cpv. 2 lett. c LCSl)19 e iscritta nella parte della LCSl dedicata al diritto civile, non sarebbe dunque quasi mai applicabile, in contraddizione con la volontà chiaramente espressa dal legislatore. La Confederazione si è sempre appellata al fatto che si è in presenza di una «legge d’applicazione immediata» ai sensi dell’articolo 18 LDIP. Sono quindi fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, dato il loro scopo particolare, devono essere imperativamente applicate indipendentemente dal diritto richiamato dalla LDIP. Il chiarimento proposto contribuisce in modo importante alla certezza e alla chiarezza del diritto.

• Basi legali per la cooperazione con le autorità estere di vigilanza per quanto riguarda le pratiche d’affari sleali transfrontaliere (art. 21/22 avamprogetto LCSl)

Le basi legali per la cooperazione con le autorità estere di vigilanza si ispirano alle disposizioni analoghe contenute in altre leggi20. Le autorità estere interessate sono, per definizione, le autorità competenti in materia di concorrenza sleale e di protezione dei consumatori. Per evitare qualsiasi confusione, come è già avvenuto durante le consultazioni condotte nell’ambito della revisione della LIC nel 2005, bisogna precisare quanto segue: lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza riguarda unicamente il settore per il quale è conferita alla Confederazione la legittimazione attiva prevista dall’articolo 10 LCSl. Non si tratta quindi dell’assistenza amministrativa o giudiziaria nei settori classici della LCSl volti alla protezione individuale (ad es. confusione con un altro marchio, protezione delle prestazioni, denigrazione del concorrente).

La creazione delle basi legali necessarie allo scambio di informazioni tiene conto anche dell’evoluzione intervenuta nell’Unione europea e nell’OCSE: la prima ha definito misure per

18 RS 291; art. 136.

19 RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312.

20 Cfr. ad es. art. 142 della legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale; RS 951.31; art. 22 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali, RS 444.1; art. 7 della legge federale del 22 marzo 2002 sull’applicazione di sanzioni internazionali, RS 946.231. 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 10/26