Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine

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Rapporto esplicativo

1. Linee guida dell’avamprogetto

1.1 Contesto Antefatti

Negli ultimi anni si è tentato a più riprese di migliorare alcuni punti della legge contro la concorrenza sleale. Quasi tutte le proposte di modifica presentate facevano parte di importanti pacchetti legislativi1. Questi progetti – fra cui citiamo il rafforzamento della protezione dei consumatori nel commercio elettronico (2000), la revisione totale della legge sulle lotterie (2002 - 2004) e la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC; 2005) – non sono andati a buon fine per vari motivi; di conseguenza anche le auspicate modifiche della LCSl non sono state realizzate. L’obiettivo della presente modifica della LCSl è di riprendere diversi elementi dei progetti di revisione della legge sulle lotterie e della LIC e di completarli con alcuni nuovi aspetti. Contrariamente a quanto è avvenuto per i principali punti dei progetti di legge abbandonati, durante le precedenti consultazioni le disposizioni della LCSl non hanno suscitato critiche di fondo. Il 22 novembre 2006, sospendendo il progetto di regolamentazione dell’«ambush marketing», il Consiglio federale ha inoltre deciso di creare, nell’ambito della prossima revisione della LCSl, le basi legali che permettano lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza in materia di concorrenza sleale.

La LCSl attuale

Uno dei principali obiettivi della revisione totale della LCSl del 1986 consisteva nell’evidenziare la tridimensionalità del diritto della concorrenza sleale (equiparazione degli interessi dell’economia, dei consumatori e della collettività). La legge protegge la concorrenza leale, le cui distorsioni attraverso pratiche sleali danneggiano non soltanto i concorrenti, ma anche i consumatori (art. 1 LCSl). È quindi sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti (art. 2 LCSI). Le pratiche d’affari sleali in questione sono indicate nella clausola generale e sono descritte attraverso una serie di elementi costitutivi (art. 3 - 8 LCSl).

La LCSl si fonda sul diritto civile, anche se la violazione di alcune disposizioni, su richiesta di una persona avente la legittimazione attiva, può avere conseguenze penali. Le azioni civili e le querele penali devono essere presentate ai tribunali cantonali competenti o alle autorità di perseguimento penale. Sono legittimate ad agire le persone colpite nei loro interessi economici (concorrenti e clienti di ogni tipo), ma anche le associazioni professionali ed economiche e le organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori (art. 9 e 10 LCSl). Anche la Confederazione, dal 1992, può proporre azioni se lo ritiene necessario per proteggere la reputazione della Svizzera all’estero e se le persone che hanno la legittimazione attiva risiedono all’estero (art. 10 cpv. 2 lett. c LCSl). È inoltre vincolata agli strumenti che la LCSl fornisce alle associazioni professionali ed economiche nonché alle organizzazioni per la protezione dei consumatori: le azioni di diritto civile previste all’articolo 9 capoversi 1 e 2 e il diritto di sporgere querela penale iscritto all’articolo 23 LCSl.

La parte della LCSl riguardante il diritto amministrativo (art. 16 - 20) disciplina l’indicazione dei prezzi al consumatore. Le relative disposizioni mirano a combattere gli abusi in caso di assenza di indicazioni o di indicazioni fallaci e a creare la trasparenza del mercato e dei prezzi. La LCSl prescrive l’obbligo di indicare i prezzi per tutte le merci e per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale.

1 Unica eccezione, il progetto posto in consultazione il 17 maggio 2006 sull'adeguamento della LCSl in vista del Campionato europeo di calcio 2008 (marketing parassitario o «ambush marketing»). 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 4/26