Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine

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parlamentari7. Nella sua risposta alla mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (02.461), minoranza Leuthard (cfr. nota 7), il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare la possibilità di modificare il diritto svizzero in vista di un rafforzamento del sistema di controllo concreto e astratto del tenore delle CCG. Esso ha prospettato una tale soluzione nell’ambito della revisione della LIC, che proponeva di rinunciare all’esigenza dell’inganno nell’articolo 8 LCSl, anche perché il controllo astratto del contenuto è già previsto negli articoli 8 - 10 LCSl. Nell’ambito dell’avamprogetto di revisione della LIC, il Consiglio federale ha recepito la proposta del gruppo di lavoro interdipartimentale che voleva regolamentare interamente le CCG nel Codice delle obbligazioni. In seguito ai risultati estremamente controversi della procedura di consultazione, nel novembre 2005 ha deciso di non far proseguire l’avamprogetto di revisione della LIC, sicché la situazione giuridica relativa alle CCG è ancora in attesa di una soluzione. In base all’attuale articolo 8 LCSl, le CCG preformulate sono utilizzate in modo sleale soltanto se derogano notevolmente in modo fallace, a detrimento di una parte contraente, all’ordinamento legale applicabile direttamente o per analogia o prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto. La dottrina considera questa disposizione un mezzo inadeguato per lottare contro le CCG abusive a causa del passaggio «in modo fallace»8, che impedisce, in particolare, un controllo astratto del tenore delle CCG come previsto inizialmente9. Non è quindi possibile qualificare come sleali condizioni commerciali generali formulate a detrimento di una delle parti contraenti adducendo il loro tenore abusivo.

• Lacune nell’applicazione del diritto

L’applicazione del diritto istituito è essenziale per garantire l’efficacia della legislazione. Anche la migliore delle regolamentazioni non serve a nulla se non è applicata. La LCSl presenta due punti deboli che determinano la sua applicazione lacunosa.

In primo luogo, l’applicazione su scala nazionale è interamente affidata al settore privato. Il diritto attuale consente alla Confederazione di intervenire contro le pratiche commerciali sleali unicamente se una persona o un’azienda in Svizzera minaccia gli interessi economici di aziende o clienti residenti all’estero e, così facendo, danneggia la reputazione della Svizzera all’estero (art. 10 cpv. 2 lett. c LCSl). Le imprese e i consumatori residenti in Svizzera sono quindi meno protetti di quelli residenti all’estero. In generale, il rischio legato alle spese processuali è troppo elevato perché un’azienda o un cliente minacciati da un inganno decidano di adire le vie legali nell’intento altruistico di tutelare altre possibili vittime da una concorrenza sleale. Soltanto se sono in gioco importanti interessi personali un concorrente o un cliente è disposto a intentare un’azione contro l’autore di una pratica commerciale sleale. La capacità finanziaria delle organizzazioni dei consumatori è troppo scarsa perché queste possano intervenire regolarmente contro le pratiche sleali di una certa rilevanza. In diversi settori queste pratiche toccano interessi collettivi e sarebbe pertanto auspicabile un intervento d’ufficio. Basti pensare alle truffe via Internet, che dal 2005 si sono moltiplicate, o alle promesse di vincita ingannevoli continuamente diffuse dagli stessi autori, alle quali è esposta gran parte della popolazione. Dalle segnalazioni delle persone interessate emerge chiaramente che la situazione giuridica attuale risulta incomprensibile. In questi casi manca inoltre una base legale per poter informare il pubblico citando per nome le aziende coinvolte.

7 Mozione della Commissione degli affari giuridici CN (02.461), minoranza Leuthard, del 23 giugno 2003, concernente il controllo delle condizioni generali, trasmessa dal Consiglio nazionale il 3 ottobre 2003 sotto forma di postulato. Anche iniziativa parlamentare Sommaruga Simonetta del 20 dicembre 2006 (06.489), intitolata «Contro le clausole abusive stampate a caratteri piccoli».

8 Cfr. Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG); S. Gallo/Berlino 2000, n. 23 segg. ad art. 8; M. M. Pedrazzini/F. A. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2a ed., Berna 2002, n. 12.02.

9 Messaggio sulla legge federale contro concorrenza sleale (LCS) del 18 maggio 1983, FF 1983 II 985 segg. 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 7/26