Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine

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Rapporto esplicativo

giudiziaria. Le linee direttive dell’OCSE dell’11 giugno 2003 per la tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali transfrontaliere fraudolente e ingannevoli invitano gli Stati membri a istituire le basi legali necessarie per migliorare lo scambio di informazioni e rendere più efficace la collaborazione. Le nuove disposizioni permetterebbero di concretizzare due delle cinque raccomandazioni formulate dall’OCSE:

- il rafforzamento dei meccanismi di notifica, di scambio di informazioni e di assistenza in materia di indagini;

- il miglioramento dei mezzi che permettono di proteggere, da un lato, i consumatori esteri da aziende nazionali che attuano pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli e, dall’altro, i consumatori nazionali da aziende estere che fanno uso di simili metodi.

1.4 Confronto giuridico e rapporto con il diritto europeo

La presente modifica della LCSl costituisce un semplice miglioramento di diversi punti, pertanto il confronto giuridico riguarda questi aspetti della revisione e non il diritto della concorrenza sleale in generale.

Regolamentazione delle truffe degli annuari

A quanto sappiamo, soltanto il Principato del Liechtenstein dispone di una regolamentazione simile sulle truffe degli annuari30. La situazione nel Liechtenstein è parzialmente paragonabile a quella della Svizzera: società in mani estere si stabiliscono nel principato e sommergono il mondo intero di offerte di iscrizione sospette in registri del tutto inutili, intaccando in tal modo la reputazione della piazza economica. Il Belgio applica una soluzione più ampia vietando l’offerta gratuita di merci o servizi quando la domanda di ottenimento di quest’ultima non è separata dal buono di ordinazione31. Trasposto nella pratica degli editori di annuari, ciò significa che il modulo di ordinazione non può contenere pubblicità per iscrizioni gratuite mischiate a iscrizioni a pagamento.

L’Unione europea non ha emanato una regolamentazione specifica per disciplinare le attività commerciali degli editori di annuari. Come in Svizzera, vi si applica il divieto generale di indurre in errore iscritto nella direttiva concernente la pubblicità ingannevole e comparativa32.

Regolamentazione dei sistemi piramidali

La direttiva sulle pratiche commerciali sleali33 dev’essere applicata dagli Stati membri dal 12 dicembre 2007. Essa si limita alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra il fornitore e il consumatore (secondo il principio B2C, «business to consumer»). Analogamente alla LCSl, essa comprende disposizioni generali, disposizioni che vietano le pratiche commerciali sleali, comprese le omissioni ingannevoli, e i metodi di vendita aggressivi. Nel suo allegato I, la direttiva elenca 31 pratiche commerciali ingannevoli o aggressive considerate in ogni caso sleali. Il sistema piramidale vi è qualificato come sleale al n. 14, nei seguenti termini:

30 Art. 3 lett. n della legge del Liechtenstein del 22 ottobre 1992 contro la concorrenza sleale, Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 240.

31 Art. 23 n. 14 della legge belga del 14 luglio 1991 sulle pratiche commerciali e sull’informazione e la protezione del consumatore.

32 Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata), GU, L 376 del 27.12.2006, p. 21.

33 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/EWG del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”), GU n. L 149 dell’11.6.2005, p.

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