Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine

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Rapporto esplicativo

controversie si applicano eventuali accordi di assistenza giudiziaria in materia civile o penale conclusi con i vari Stati.

Il capoverso 2 affida al Consiglio federale la competenza di stipulare accordi di collaborazione con le autorità estere di vigilanza competenti in materia di concorrenza sleale e di protezione dei consumatori. Ad esempio verrebbero disciplinati mediante un accordo internazionale la procedura di collaborazione, le modalità di scambio delle informazioni nonché il vincolo delle autorità partner all’obbligo di segretezza o al segreto d’ufficio. Il vantaggio di un accordo di collaborazione sarebbe dato dal fatto che le garanzie sulla reciprocità, l’obbligo di segretezza, ecc. non dovrebbero essere concordati di nuovo di caso in caso. Gli accordi di collaborazione verrebbero stipulati con gli Stati confinanti dai quali, per via della vicinanza culturale e linguistica, proviene già oggi la maggior parte dei reclami, ovvero con Francia, Germania, Austria e Italia. Per quanto riguarda il mondo anglofono, anche l’Inghilterra e gli USA potrebbero essere nostri partner contrattuali.

Art. 22 Comunicazione di dati (nuovo)

Il capoverso 1 disciplina la comunicazione di dati concernenti persone e pratiche alle autorità estere da parte delle autorità federali preposte all’esecuzione della LCSl. È consentita la divulgazione di dati che concernono la partecipazione di persone fisiche o giuridiche a una pratica commerciale sleale, ma anche di documenti in grado di comprovarla (ad es. invii pubblicitari, moduli, notifiche di vincita).

Il capoverso 2 disciplina i presupposti della trasmissione dei dati da parte delle autorità federali alle autorità estere. La disposizione riprende norme analoghe contenute in leggi federali recenti56. È fondamentale che chi riceve i dati garantisca la reciprocità e il trattamento dei dati esclusivamente per la lotta contro le pratiche commerciali sleali.

La prestazione di assistenza giudiziaria si basa sulle norme applicabili in materia. Un rinvio nella LCSl a tali norme avrebbe semplicemente un valore declaratorio e pertanto risulta superfluo. Qualora sussista il sospetto che nell’ambito dell’assistenza amministrativa vengano aggirate le condizioni previste per l’assistenza giudiziaria, l’ufficio competente contatterà l’Ufficio federale di giustizia/ servizio Assistenza giudiziaria internazionale prima di fornire l’assistenza amministrativa e, se il sospetto non sarà fugato, richiederà all’altro Stato la garanzia che i dati non saranno utilizzati in una procedura penale per la quale la prestazione di assistenza giudiziaria è esclusa a causa del tipo di reato.

Articolo 23 capoversi 1 e 3 (nuovi)

Il capoverso 1 viene integrato con le due nuove pratiche sleali di cui agli articoli 3a e 3b. In caso di violazione di queste due disposizioni penali si applica la stessa comminatoria della pena prevista per gli altri reati di cui all’articolo 23.

Il capoverso 3 accorda alla Confederazione, nella misura in cui essa sia legittimata, i diritti integrali di parte e le consente di interporre rimedi giuridici.

Articolo 27 capoverso 2

56 Cfr. art. 142 della legge sugli investimenti collettivi, RS 951.31; art. 38 della legge sulle borse, RS 954.1; art. 22 della legge sul trasferimento dei beni culturali, RS 444.1; art. 7 della legge sugli embarghi, RS 946.231; art. 31 della legge sul riciclaggio di denaro, RS 955.0. 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 21/26