Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine
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Rapporto esplicativo
«Avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti».
La Germania, l’Austria e il Liechtenstein hanno attuato la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e, da allora, hanno introdotto una disposizione sui sistemi piramidali nella legislazione corrispondente. L’Italia ha adottato una nuova legge che vieta le pratiche commerciali sleali, mentre la Francia ha esteso la sua legislazione sulla protezione dei consumatori.
Condizioni commerciali generali (CCG)
In base alla direttiva concernente le clausole abusive34, gli Stati membri sono tenuti a emanare le necessarie regolamentazioni. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto (art. 3). L’articolo 8 lettera b LCSl è perfettamente conforme al suddetto articolo della direttiva. L’allegato della direttiva, tuttavia, contiene un elenco non esauriente di clausole che possono essere considerate abusive. Citiamo, a titolo esemplificativo, la clausola che ha per effetto di escludere o limitare la responsabilità giuridica del fornitore in caso di morte o lesione personale del consumatore causati dallo stesso fornitore. Mentre il campo d’applicazione della direttiva è limitato alle clausole abusive riguardanti i consumatori, l’articolo 8 LCSl si applica ai rapporti tra venditori e acquirenti a tutti i livelli del circuito economico. In materia di CCG, le PMI sono spesso la parte contraente più debole e si trovano quindi in una situazione paragonabile a quella dei consumatori.
Applicazione del diritto
Sostanzialmente tutti gli Stati membri dell’UE o dell’OCSE (in particolare anche Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda e USA) sorvegliano d’ufficio la lealtà della concorrenza. La Germania e l’Austria, che come la Svizzera dispongono di una regolamentazione di diritto privato per tale attività di sorveglianza, hanno dovuto creare un servizio centrale nazionale, conformemente al regolamento UE per la lotta transfrontaliera alle pratiche commerciali sleali menzionato qui di seguito. A livello nazionale le azioni di sorveglianza delle organizzazioni per la protezione dei consumatori35 sono sovvenzionate dalle autorità federali.
Per quanto riguarda l’UE, il succitato regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori36 disciplina lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri. L’articolo 14 del regolamento tratta lo scambio di informazioni con i Paesi terzi, subordinandolo al rispetto della legislazione comunitaria sul trattamento dei dati personali. L’articolo 18 contiene una base legale che autorizza la conclusione di accordi di assistenza amministrativa tra la Comunità e gli Stati terzi al fine di intensificare la collaborazione nella lotta contro le truffe transfrontaliere. Lo stesso regolamento obbliga gli Stati membri a designare le autorità competenti a livello nazionale e l’ufficio unico di collegamento responsabile dei compiti di cooperazione e dello scambio di informazioni (art. 4).
34 Direttiva 93/13/CE del Consiglio del 5 aprile 1993 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, GU L 095 del 21.4.1993 p. 29.
35 Cfr. per la Germania «Verbraucherzentrale Bundesverband», www.vzbv.de; per l’Austria «Verein für Konsumenteninformation VKI»: www.konsument.at
36 Nota 21. 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 15/26