Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine

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Rapporto esplicativo

Le linee guida dell’OCSE per la tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali transfrontaliere fraudolente e ingannevoli37 invitano gli Stati membri a creare le basi legali necessarie per migliorare lo scambio di informazioni e rendere più efficace la collaborazione.

Indicazione dei prezzi per prestazioni di servizi

Mentre si constata un’ampia analogia tra la Svizzera e l’UE in materia di indicazione dei prezzi delle merci38, non si può dire lo stesso per quanto riguarda i servizi. Nell’UE la dichiarazione dei prezzi è disciplinata in modo preciso per i crediti al consumo39, la commercializzazione a distanza di servizi finanziari40, i bonifici transfrontalieri41, i contratti a distanza42, i viaggi tutto compreso43 e il «time-sharing44». In base a tali direttive l’indicazione del prezzo effettivamente pagabile dal consumatore è richiesta nella fase precontrattuale e spesso costituisce un elemento importante anche del contratto stesso. In Germania vige l’obbligo di indicazione dei prezzi per tutte le merci e i servizi45. Anche in Austria è previsto l’obbligo di indicazione del prezzo per i servizi offerti ai consumatori46.

2. Spiegazioni relative ai singoli articoli

Articolo 3a Offerte di iscrizioni in registri (nuovo)

In base alla lettera a, sono oggetto della disposizione i moduli di offerta, le proposte di correzione e mezzi simili con cui vengono pubblicizzate iscrizioni in elenchi cartacei o elettronici quali i registri professionali, l’elenco telefonico, il registro dei marchi o altri registri analoghi. Sono incluse anche le offerte di iscrizione dirette presentate in sede di colloqui individuali, ad esempio alla reception di un’azienda o per telefono. Se si offrono servizi di questo genere, è necessario indicare

• in caratteri grandi

• in un punto ben visibile e

37 Nota 22.

38 Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.

39 Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, GU L 101 del 1.4.1998, pag. 17.

40 Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 concernente la

commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

41 Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri, GU L 43 del 14.02.1997, pag. 25: tale direttiva verrà abrogata il 30.10.2008 e sostituita dalla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1. L’articolo 37 di questa direttiva contiene obblighi d’informazione precontrattuali concernenti tutte le spese dovute dall’utente al suo prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, la loro suddivisione.

42 Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

43 Direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

44 Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994 sulla tutela dell’acquirente nei contratti relativi alla acquisizione di un diritto reale di godimento a tempo parziale di beni immobili, GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

45 § 1 e 5 della Preisangabeverordnung (versione della comunicazione del 18 ottobre 2002, BGBl. I pag. 4197).

46 § 1 Bundesgesetz über die Auszeichnung von Preisen (BGBl. 146/1992).

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