Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine
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Rapporto esplicativo
La disposizione sancisce l’obbligo per le autorità cantonali di comunicare senza indugio e gratuitamente al Dipartimento federale dell’economia, in copia integrale, tutte le sentenze, i decreti penali e le decisioni di non doversi procedere.
3. Conseguenze
3.1 Conseguenze per la Confederazione
Mentre la collaborazione internazionale nella lotta contro le pratiche commerciali fraudolente e la sorveglianza dell’esecuzione in ambito di indicazione dei prezzi57 che includerà anche le prestazioni di servizi possono essere coperte con il personale attuale dei servizi interessati, l’ampliamento della possibilità della Confederazione di proporre azioni rappresenta un’incognita. Sulla base delle esperienze avute finora con casi di concorrenza sleale di ampia portata che compromettono l’interesse pubblico, sono presumibilmente necessari altri due posti per poter intervenire adeguatamente nelle varie regioni linguistiche della Svizzera.
3.2 Conseguenze per Cantoni e Comuni
Il perseguimento penale previsto dalla LCSl e dall’OIP spetta già oggi ai Cantoni. L’ampliamento del diritto d’azione della Confederazione può comportare eventualmente un onere supplementare per le autorità giudiziarie e penali. Occorre però tenere conto del fatto che un’azione civile o penale costituisce sempre l’ultimo rimedio e che viene proposta nel caso in cui avvertimenti o trattative con gli autori di pratiche sleali non abbiano dato alcun frutto. Viste le precedenti esperienze con il diritto della Confederazione di proporre azioni per tutelare la reputazione della Svizzera, solo una modesta percentuale dei casi richiede un intervento giudiziario. I nuovi compiti che potrebbero derivare eventualmente dall’assoggettamento di principio all’obbligo di indicazione dei prezzi per le prestazioni di servizi dovrebbero poter essere svolti dai Cantoni e dai Comuni con i mezzi che essi utilizzano già attualmente in ambito penale.
3.3 Conseguenze per l’economia
Punto 1. Necessità dell’intervento statale: se il buon funzionamento della concorrenza è compromesso da pratiche commerciali sleali in un settore economico o da un sistema di vendita, risulta opportuno un apposito intervento legislativo. Rientrano in questa fattispecie le due nuove pratiche sleali inserite nella legge, ovvero l’iscrizione ingannevole in registri e i sistemi piramidali. Con la correzione della disposizione sulle condizioni commerciali generali abusive si colma una lacuna esistente rispetto al diritto europeo e si elimina una discriminazione a scapito dei cittadini svizzeri. Le imprese svizzere che offrono merci o servizi sul mercato europeo sono tenute già oggi a rispettare le severe disposizioni dell’UE relative alle clausole contrattuali abusive. Anche l’estensione del diritto della Confederazione di proporre azioni permetterà di eliminare una discriminazione oggi esistente nei confronti dei cittadini svizzeri rispetto alle persone residenti all’estero che sono vittime di pratiche commerciali sleali concepite in Svizzera. La modifica della LCSl crea al contempo la base legale necessaria per lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza per la lotta contro le pratiche commerciali sleali.
Punto 2. Conseguenze sui singoli gruppi sociali: i beneficiari della nuova disposizione sulla trasparenza dei moduli di iscrizione in registri sono le PMI. Esse sono infatti le vittime più frequenti delle iscrizioni abusive in annuari, anche se tale pratica colpisce tutti i settori dell’economia, dell’amministrazione, della cultura e della collettività. Il divieto dei sistemi piramidali e la disposizione sulle CCG gioveranno sia alle aziende che ai consumatori. I sistemi piramidali sleali non riguardano solo i consumatori, ma anche gli operatori seri della
57 Art. 24 OIP 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 22/26