Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine
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Rapporto esplicativo
Rinunciare a qualsiasi forma di intervento significherebbe che i privati dovrebbero continuare a difendersi da soli dalle pratiche sleali di particolare entità, il che equivarrebbe a premiare l’utilizzo di pratiche commerciali sleali.
Punto 5: aspetti pratici dell’esecuzione. L’applicazione dell’OIP spetta già oggi ai Cantoni e le rispettive autorità cantonali di polizia commerciale hanno maturato esperienza in questo settore. I nuovi compiti esecutivi potrebbero quindi essere trasferiti alle istituzioni esistenti. In presenza di casi di slealtà che compromettono l’interesse pubblico, il diritto d’azione spetterebbe alla Confederazione, come è già oggi il caso per i fatti compiuti all’estero.
4. Rapporto con il programma di legislatura
Nell’ambito del programma di legislatura 2007 – 2011 la modifica della LCSl rientra nella direttiva 1 «Rafforzare la piazza economica svizzera», il cui primo obiettivo è «rafforzare la concorrenza sul mercato interno e migliorare le condizioni quadro».
5. Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Secondo l’articolo 96 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione emana prescrizioni contro la concorrenza sleale. A questo proposito va menzionato anche l’articolo 97 Cost., secondo il quale la Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori. Inoltre è fondamentale che nell’ambito della LCSl le organizzazioni dei consumatori dispongano degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali ed economiche (art. 97 cpv. 2 Cost.). Anche la legislazione in materia di diritto civile e di diritto penale compete alla Confederazione (art. 122 e 123 Cost.).
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente avamprogetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. In base all’articolo 10bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CPU58), i Paesi dell’Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei Paesi dell’Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale. In tale contesto è vietata ogni forma di indicazione o asserzione ingannevole. Con l’ampliamento del diritto d’azione della Confederazione e la creazione della base legale necessaria per lo scambio di informazioni con le autorità estere, vengono attuate anche importanti richieste dell’OCSE59, che invitano in particolare gli Stati membri a creare le basi legali necessarie per un migliore scambio delle informazioni e una collaborazione più efficiente.
5.3 Delega di competenze legislative
L’articolo 16 capoverso 2 dell’avamprogetto attribuisce ora al Consiglio federale la competenza di prevedere deroghe all’obbligo di indicazione dei prezzi (cfr. punti 1.1, 1.2.3 e 2). L’articolo 21 capoverso 2 dell’avamprogetto autorizza il Consiglio federale a concludere, sotto la propria responsabilità, accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza. Verrebbero ad esempio disciplinati da accordi la procedura di base della collaborazione, la reciprocità, le modalità di scambio delle informazioni nonché il vincolo della autorità partner all’obbligo di segretezza o al segreto d’ufficio. In ogni caso la delega di competenze non concerne gli accordi internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio o facoltativo.
58 Convenzione di Parigi del 14 luglio 1967 per la protezione della proprietà industriale (RS 0.232.04).
59 Direttive dell’11 giugno 2003 concernenti le pratiche commerciali sleali fraudolente e ingannevoli. 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 24/26