Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine
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Rapporto esplicativo
offerte di iscrizione in registri privati di aziende e di marchi, ecc. Siccome le possibilità d’intervento della Confederazione sono limitate ai casi transfrontalieri, vi è una discriminazione dei consumatori svizzeri, che non possono contare su un intervento dello Stato quando sono vittime di pratiche commerciali sleali di una certa portata. È già accaduto che la Confederazione abbia dovuto basarsi sul reclamo di una persona lesa all’estero per poter accordare protezione alle vittime in Svizzera29.
Invece di estendere il diritto d’azione della Confederazione, vincolato agli strumenti procedurali forniti dalla LCSl agli attori privati, si potrebbero sottoporre le pratiche commerciali sleali che ledono interessi collettivi al diritto penale amministrativo della Confederazione. In tal caso, l’istruzione penale non spetterebbe più ai Cantoni ma sarebbe affidata alle autorità federali. Questa variante è stata abbandonata perché comporterebbe una specie di sovrastruttura amministrativa.
Si potrebbe anche affidare la difesa di interessi collettivi a organizzazioni private in cambio di una remunerazione, fornendo in tal modo un incentivo finanziario alle associazioni professionali o alle organizzazioni dei consumatori per spronarle a portare in tribunale casi di pratiche commerciali sleali di una certa entità. L’avamprogetto scarta questo modello perché si tratta di tutelare gli interessi pubblici, che non coincidono sempre con quelli difesi dalle associazioni economiche e dalle organizzazioni dei consumatori. Inoltre, le autorità federali dispongono dell’esperienza necessaria nell’applicazione della LCSl e hanno acquisito un grande know-how nella procedura che regola il diritto d’azione della Confederazione allo scopo di proteggere la reputazione della Svizzera, cosicché possono utilizzare al meglio le sinergie create.
Recentemente si sono diffuse pratiche commerciali sospette, note come truffe via Internet, che in breve tempo hanno fatto molte vittime. In simili casi le autorità federali dovrebbero poter informare il pubblico citando per nome le aziende coinvolte. Così facendo si potrebbero perlomeno evitare nuovi danni. Sarebbe opportuno ponderare, nei singoli casi, gli interessi collettivi minacciati e la divulgazione del metodo commerciale praticato dall’azienda interessata.
• Dato che la LCSl non contiene disposizioni concernenti la cooperazione con le autorità estere preposte alla lotta contro la concorrenza sleale, è necessario creare una base legale corrispondente. Lo scambio di informazioni è indispensabile e si svolge già dato che circa la metà dei reclami pervenuti giunge da autorità estere. Le truffe di cui sono vittime i consumatori o le PMI travalicano le frontiere già da molto tempo. Nelle case svizzere arrivano lettere con promesse di vincita ingannevoli spedite dall’Australia o dagli Stati Uniti. Succede anche che bande di truffatori stranieri approfittino dell’ordinamento legale relativamente liberale del nostro Paese per diffondere in tutto il mondo offerte sospette, con l’aiuto di società svizzere, caselle postali o aziende fittizie. Le statistiche riportate nell’allegato 1 sono eloquenti: il numero di reclami indirizzati alla Confederazione e inviati dall’estero negli ultimi anni si è moltiplicato. È il rovescio della medaglia della globalizzazione, che permette alle truffe transfrontaliere di proliferare. I truffatori beneficiano del fatto che le truffe sottostanno alle rispettive legislazioni nazionali, che generalmente sono applicate a livello locale. Dal momento che le possibilità di scambio di merci e servizi offerte da Internet nei più svariati ambiti non conoscono più confini nel vero senso della parola, gli autori di queste truffe devono essere perseguiti a livello locale. Ciò richiede uno scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza che spesso si complica in mancanza di basi legali atte a regolare l’assistenza amministrativa e
29 Il caso citato il 18 dicembre 1995 durante l’ora delle domande al Consiglio nazionale è esemplare (95.5222 – Int. Gysin Hans Rudolf. Pratiche commerciali dell’împresa Vidamed. Immagine della Svizzera). 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 13/26