Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 26 pagine

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lottare contro le pratiche commerciali sleali transfrontaliere21 e la seconda ne ha elaborate altre sotto forma di regolamentazione non vincolante («soft law»)22.

• Leggeri adeguamenti nella parte dedicata al diritto penale (art. 23 cpv. 3 avamprogetto LCSl)

Se avvia una procedura penale mediante querela, la Confederazione deve disporre dei diritti integrali di parte e deve poter interporre rimedi giuridici.

1.2.3 Miglioramento della trasparenza dei prezzi per le prestazioni di servizi (art. 16 avamprogetto LCSl)

Il presente avamprogetto introduce un cambiamento di sistema per l’indicazione dei prezzi per le prestazioni di servizi: propone di sottoporre anche queste ultime all’obbligo di indicare i prezzi, come già avviene per le merci. Il Consiglio federale emanerà in seguito, nell’ordinanza d’esecuzione, una lista di eccezioni relative a prestazioni di servizi per le quali un’applicazione della legge pone problemi o che riguardano il diritto specifico (ad es. offerte su misura, prestazioni assicurative). In tal modo si vuole evitare di estendere indefinitamente la lista delle prestazioni di servizi sottoposte alla legge. L’obbligo di indicare i prezzi si applica unicamente alle offerte di prestazioni di servizi rivolte ai consumatori.

1.3 Sviluppo e valutazione della soluzione proposta

Il rafforzamento della protezione materiale della concorrenza leale e dell’applicazione del diritto permetterà di migliorare le condizioni generali del diritto della concorrenza e di rafforzare in tal modo il concetto di concorrenza leale e, quindi, la sua qualità. Le modifiche proposte sono sviluppate nei punti 1.1 e 1.2. A titolo complementare si rilevano i seguenti punti:

• Per inquadrare il fenomeno delle truffe degli annuari si dovrebbe interpretare la clausola

generale del diritto della concorrenza sleale (art. 2 LCSl) e la disposizione che vieta di indurre in errore (art. 3 lett. b LCSl) in modo da favorire la lealtà della concorrenza. Spesso, tuttavia, i tribunali esitano a esercitare il loro potere d’apprezzamento, che richiede da parte loro un’interpretazione di queste disposizioni di principio e in tal modo proteggono l’autore invece della vittima. Questo spiega del resto perché le truffe degli annuari hanno raggiunto i primi posti nelle classifiche dei metodi commerciali denunciati. La statistica contenuta nell’allegato 1 del presente rapporto mostra che, negli ultimi tre anni, le truffe dei registri hanno rappresentato molto più della metà di tutti i reclami indirizzati alla SECO. Oltre il 90% di questi giungono dall’estero e riguarda aziende stabilite in Svizzera, ma le cui offerte sospette non interessano il mercato svizzero. La Commissione svizzera per la lealtà ha intitolato «Das Jahr der fragwürdigen Register» («L’anno dei registri sospetti») il comunicato stampa del febbraio 2006 che accompagnava il suo rapporto annuale 2005. Più di un quarto di tutti i reclami che ha ricevuto si riferivano a offerte di iscrizione in registri ed elenchi. Secondo il suo rapporto annuale 2007, il 14,2% dei reclami presentati nel 2007 riguardava simili offerte23.

Il caso della società XY di Zugo mostra quanto sia difficile per i tribunali applicare le disposizioni di principio della LCSl. Dal 1993, questa società ha inviato ad aziende di

21 Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori"), GU. L 364 del 9.12.2004, p. 1; modificato da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE, GU. L 332 del 18.12.2007, p. 27.

22 Linee direttive dell’OCSE per la tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali transfrontaliere fraudolente e ingannevoli, giugno 2003.

23 Rapporto d’attività 2007 della Commissione svizzera per la lealtà, p. 22; vedi www.lauterkeit.ch 2008-06-09/177 \ COO.2101.104.5.1253063 11/26